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Albo Imprese Artigiane

Attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

Decreto N. 37 DEL 22.01.2008 (in vigore dal 27.03.2008)
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies , comma 13, lettera A della legge n, 248 del 02.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Sono soggette all'applicazione della suindicata normativa le attività di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli edifici stessi o delle relative pertinenze.
I suddetti impianti sono classificati come segue (art. 1):

  1. di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere;
  2. radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici in genere;
  3. di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  4. idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  5. impianti per la distribuzione ed utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali;
  6. di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
  7. di protezione antincendio.

Imprese abilitate (art. 3)

Sono abilitate all'installazione dei suddetti impianti:

  • le imprese iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane il cui imprenditore individuale, ovvero legale rappresentante, ovvero il Responsabile Tecnico da esse preposto con atto formale (1)
    • è in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 del DM 37/2008;
    • è in possesso dei requisiti previsti dall'art.6 della legge 25/1996;
    • è già abilitato, in quanto già Responsabile Tecnico di precedente impresa;
  • le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, limitatamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di impianti per i quali il responsabile tecnico nominato possiede i requisiti di cui all'art. 4.

(1) N.B. Nelle imprese artigiane il Responsabile Tecnico può rivestire esclusivamente la posizione di titolare dell'impresa individuale o di socio prestatore d'opera della società, a norma dell'art. 2 della legge 443/85.


Requisiti tecnico-professionali (art. 4)

  • *Diploma di Laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una Università statale o legalmente riconosciuta;
  • *Diploma di scuola secondaria superiore con specializzazione relativa al settore di attività, conseguito presso un Istituto statale o legalmente riconosciuto, seguito da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di impresa del settore.
    Tale periodo di inserimento è ridotto ad un anno per l'installazione degli impianti di cui all'art. 1 lettera D. Come periodo di inserimento è ammessa anche la collaborazione tecnica continuativa prestata, nell'ambito dell'impresa, da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari;
  • *Attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione professionale, previo periodo di inserimento di almeno quattro anni continuativi alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Tale periodo di inserimento è ridotto a due anni per l'installazione degli impianti di cui all'art. 1 lettera D. Come periodo di inserimento è ammessa anche la collaborazione tecnica continuativa prestata, nell'ambito dell'impresa, da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.;
  • Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di impresa abilitata nel ramo di attività a cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1. Come prestazione lavorativa è ammessa anche la collaborazione tecnica continuativa prestata, nell'ambito dell'impresa, dal titolare, dai soci e dai collaboratori familiari, per un periodo non inferiore a sei anni. Tale periodo è ridotto a quattro anni, per l'installazione degli impianti di cui all'art. 1 lettera D.

Documentazione da presentare

  • Denuncia di inizio attività da allegare alla modulistica per l'iscrizione o la modifica all'Albo delle Imprese Artigiane (2) debitamente compilata e firmata, in carta semplice, autocertificando il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Decreto 37/2008 - Modulistica completa;

(2) la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della domanda

La Commissione Provinciale per l'Artigianato procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le responsabilità penali.


Costi:

  • I normali diritti di segreteria dovuti per l'iscrizione o la modifica all'Albo Imprese Artigiane sono maggiorati di un importo pari a Euro 15,00 per le società e Euro 9,00 per le imprese individuali.
  • Per le nuove iscrizioni e per le modifiche concernenti l'avvio di nuove attività di cui all'art. 1 del presente Decreto è dovuto il versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 168,00 da effettuare sul c/c n. 8003 intestato a Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2.

Per presentazione di pratiche con modalità telematica consultare il manuale Adempimenti telematici.


Dichiarazione di conformità degli impianti (art. 11)

Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, l'impresa installatrice deposita presso lo Sportello Unico per l'Edilizia, di cui all'art. 5 del DPR 380/2001, del Comune dove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 del Decreto 37/2008, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto.
Lo Sportello Unico del Comune inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa installatrice.


Sanzioni (art. 15)

La Camera di Commercio provvede ai riscontri con le risultanze del Registro delle Imprese o dell'Albo delle Imprese Artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'art. 14 della Legge 689/1981, delle eventuali violazioni accertate ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste, nonché all'annotazione delle violazioni nell'Albo Imprese Artigiane o nel Registro delle Imprese.


Dalla data di entrata in vigore del Decreto 37/2008, sono abrogati gli artt. dal 107 al 121 del DPR 380/2001 e la Legge 46/90 esclusi gli artt. 8, 14 e 16.


*Titoli di studio abilitanti riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Lauree
Ingegneria (tutte) idonea per tutte le lettere
Architettura " "
Fisica (anche triennale) " "
Scienze o Discipline nautiche " "
Scienze dell'informazione non idonea
Specialistica in Informatica non idonea
Ingegneria navale idonea lett. A,C,D,E,F,G
Lauree brevi (triennali)
Ingegneria logistica e della produzione idonea lett. A
Ingegneria delle telecomunicazioni " A B F
Ingegneria informatica " A B
Ingegneria civile ed ambientale " C D F G
Ingegneria industriali " A C D E F G
Ingegneria meccanica " A C D E F G
Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile " C D F
Ingegneria integrazione impresa business " A B C D E F G
Chimica industriale " A B C D E F G
Ingegneria delle infrastrutture non idonea
Ingegneria dell'ambiente non idonea
Informatica non idonea

Diplomi istituti tecnici industriali

(+ 2 anni inserimento in imprese settore - Ridotto a 1 anno per impianti di cui all'art. 1 lettera D)
  Lettere A B G F
Periti industriali indirizzi:

  • Elettronica industriale
  • Elettrotecnica
  • Energia nucleare
  • Fisica industriale
  • Informatica
  • Telecomunicazioni

  Lettere C D E G
Periti industriali indirizzi:

  • Costruzioni aeronautiche
  • Edilizia
  • Fisica industriale
  • Industrie metalmeccaniche
  • Industrie navalmeccaniche
  • Industrie minerarie
  • Meccanica
  • Meccanica di precisione
  • Termotecnica

  Lettere E G
Periti industriali indirizzi:

  • Chimica industriale
  • Industria tintoria
  • Materie plastiche
  • Metallurgia

Diplomi di maturità istituti professionali per industria ed artigianato

(5 anni di scuola + 2 anni di inserimento in impresa settore - Ridotto a 1 anno per impianti di cui all'art. 1 lettera D)
  Lettere A B G F
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche
Tecnico delle industrie elettriche
Tecnico delle industrie elettroniche

  Lettere C D E G
Tecnico delle industrie meccaniche
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo

  (non precisato quali lettere)
Tecnico dei sistemi energetici

Diplomi di qualifica istituti professionali per industria ed artigianato

(3 anni di scuola + 4 anni di inserimento in impresa settore - Ridotti a 2 anni per impianti di cui all'art. 1 lettera D)
  Lettere A B F G
Addetto alla manutenzione di elaboratori elettronici
Installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi
Installatore di impianti telefonici
Apparecchiature elettroniche
Elettricista installatore elettromeccanico
Operatore elettrico
Operatore elettronico
Operatore per telecomunicazioni

  Lettere C D E G
Operatore delle macchine utensili
Installatore impianti idro-termo sanitari
Installatore di impianti idraulici e termici
Frigorista
Operatore meccanico
Operatore termico

 

 
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