Decreto Interministeriale 30 giugno 2003, n. 221
Circolare ministeriale 3570/c del 30.12.2003 - Riqualificazione imprese di facchinaggio
D.L. N.7 del 30/01/07 convertito in Legge n.40 del 2/4/07 art.10
Attività di:
Facchinaggio, traslochi, movimentazione delle merci e del bestiame, movimentazione dei prodotti derivanti da mattazione, scuoiatura, abbattimento alberi destinati alla produzione di cellulosa, insacco,pesatura,accatastamento, imballaggio selezione e cernita prodotti ortofrutticoli, pulizia piazzali e magazzini, carico e scarico merci (escluso trasporto), magazzinaggio ( non le singole attività ma la movimentazione per conto terzi dei prodotti di tali attività).
Tutte le tipologie di imprese, compresi i Consorzi.
All'Albo delle Imprese Artigiane tutte le imprese in possesso dei requisiti di cui alle Leggi 443/85, 133/97, 57/01.
In allegato alla normale domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, o alla denuncia di inizio nuova attività artigiana, ogni impresa presenta una denuncia di inizio attività.
La Commissione provinciale per l'Artigianato procederà ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le responsabilità penali.
(1) La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della domanda
(devono essere già posseduti alla data di inizio attività)
Tale requisito sussiste quando a carico dei soggetti sotto indicati non risultino attuate misure di sicurezza o di prevenzione e/o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso e per i reati previsti dall'art.7, comma 1 lettere A B C D E F del Decreto Interministeriale n.221/03. Devono essere in possesso di tale requisito:
La classificazione in fasce è obbligatoria. Le imprese di nuova iscrizione e quelle in attività da meno di due anni vanno inserite automaticamente nella I° fascia.
Per inserimento va calcolato il volume d'affari al netto di IVA realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico campo di attività.
Le imprese comunicano la fascia compilando il Modello richiesta fascia e fornendo elenco servizi eseguiti nel periodo di riferimento e compensi ricevuti.
La denuncia della variazione positiva della fascia è facoltativa, la denuncia di quella negativa è obbligatoria.
L'applicazione delle sanzioni, sia di carattere pecuniario, sia di carattere Disciplinare (vedi Artt.10 e 13)nonché la vigilanza, spettano alla Camera di Commercio.
Per la presentazione di pratiche con modalita' telematica consultare il Manuale adempimenti telematici.