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Albo Imprese Artigiane

Imprenditori artigiani extracomunitari

Sono cittadini extracomunitari coloro che non hanno la cittadinanza di uno dei seguenti paesi dell'Unione Europea:
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia

dal 01.05.2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria

dal 01.01.2007: Bulgaria e Romania.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, titolari/soci/collaboratori familiari di impresa artigiana, devono documentare al momento dell'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane il possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi previsti dal combinato disposto degli artt. 14 e 39, ultimo comma del D.P.R. 394/99, in corso di validita'.

A norma della Direttiva Ministero degli Interni n. 11050/M del 05.08.2006 il permesso di soggiorno, ancorche' scaduto, si reputa in corso di validita' qualora la richiesta di rinnovo sia stata presentata alla Questura competente prima della scadenza o entro e sessanta giorni successivi e cio' sia comprovato dalla ricevuta della Raccomandata R.R. rilasciata da Ufficio Postale abilitato,che deve essere allegata alla domanda di iscrizione insieme alla copia per permesso scaduto e che sostituisce la ricevuta rilasciata dal competente Ufficio Stranieri. (dall'11.12.2006 -Direttiva Ministero Interno )

 

 
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