La denuncia di modificazione va presentata su apposito modulo in bollo firmato dal titolare o da socio con rappresentanza legale (in caso di societā) entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento 1. In caso di modifiche inerenti la struttura societaria, il termine di 30 giorni decorre dalla data di trascrizione dellatto nel Registro delle Imprese.
La denuncia puo' riguardare modificazioni di attivita' artigiana, sede artigiana denominazione, apertura, chiusura o modifica di U.L.artigiana, variazioni relative alle posizioni dei soci.
1 Eccettuate le denuncie di inizio delle attivitā di cui alle leggi 46/90, 122/92, 82/94 e 221/03 nelle quali la data di inizio attivitā e la data di presentazione della denuncia devono coincidere.
Impresa individuale
Societā
Iscrizione, modifica, cessazione di unitā locale
N.B. Non formano oggetto di denuncia all'Albo Imprese Artigiane le modificazioni concernenti: durata della societā, scadenza esercizi, ammontare dei conferimenti, nuova ripartizione di quote fra soci (tranne che per le societā a responsabilitā con pluralitā di quote), oggetto sociale di societā di persone nonché le modificazioni concernenti la durata, la scadenza esercizi, l'oggetto sociale di societā cooperative e consorzi. Non formano altresė oggetto di denuncia all'Albo Imprese Artigiane le modifiche relative al capitale, scadenza esercizi delle SRL con unico socio, cosė come i progetti e le delibere di fusione e di scissione, nonché l'istituzione, variazione e cessazione di sedi secondarie, unitā locali e sedi inattive. (Delibera di Giunta Regionale n. 386 del 18.03.2002)