Il D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1945, n. 475 stabilisce che č vietato labbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto previsto nellart. 2. Il divieto riguarda anche piante in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali.
Labbattimento degli alberi di olivo č autorizzato dalla Camera di Commercio. La Camera di Commercio, su proposta dellIspettorato provinciale dellagricoltura, ha facoltā di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, lobbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietā o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalitā ed il termine del reimpianto.
Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione o non esegue il reimpianto con le modalitā e nei termini prescritti, č punito con lammenda prevista al comma 4 del D.Lgs. n. 475/1945. Nella domanda per lautorizzazione allabbattimento di alberi di olivo, che va presentata alla Camera di Commercio, vanno indicate le particelle fondiarie dove si trovano gli alberi di olivo e le motivazioni dellabbattimento delle stesse.
LUfficio competente dellIspettorato provinciale dellagricoltura, dopo aver effettuato i controlli per laccertamento dellesistenza delle condizioni per labbattimento, trasmette un verbale di accertamento alla Camera di Commercio che provvede, con determinazione del Dirigente competente, ad autorizzare labbattimento e a stabilire eventuali modalitā e termini di reimpianto.
Costi: - Euro 31,00 sul c/c postale n. 16559478 - 1 marca da bollo da euro 14,62