La Legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 79 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 176) ha riformulato il testo dellart. 19 della Legge n. 241/90, su cui era recentemente intervenuto anche il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" che peraltro ha soppresso il ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.
In particolare viene previsto che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costituitiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per lesercizio di attivitā imprenditoriale, commerciale e artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dallaccertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge, qualora non siano previsti dei limiti o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il loro rilascio, č sostituito da una segnalazione certificata di inizio attivitā (SCIA) corredata delle dichiarazioni dellinteressato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00, relative al possesso dei requisiti per lesercizio legittimo dellattivitā denunciata. La SCIA pertanto prende il posto della dichiarazione di inizio attivitā e della comunicazione di inizio attivitā previste dal D.Lgs 59/10.
Anche lattivitā di agente e rappresentante di commercio (svolta individualmente o in forma societaria) č quindi soggetta a segnalazione certificata di inizio attivitā (SCIA) da presentare alla Camera di Commercio della provincia presso la quale si intende iniziare lo svolgimento dellattivitā, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietā relative ai requisiti richiesti dalla Legge 3 maggio 1985, n. 204.
Lattivitā puō essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione: in questo caso la SCIA andrā allegata alla modulistica ministeriale e trasmessa al Registro delle Imprese tramite la comunicazione unica.
Alla SCIA dovranno essere allegate le attestazioni dei versamenti di euro 168 tasse di concessioni governative ed euro 31 diritti di segreteria.
I soggetti che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 risultano giā iscritti al ruolo, ovvero che hanno giā presentato la DIA, sempre ai sensi del D.Lgs 59/10, dovranno indicare in sede di comunicazione unica gli estremi delliscrizione al soppresso ruolo ovvero della presentazione della predetta DIA, provvedendo a versare la tassa di concessione governativa eventualmente non corrisposta in precedenza (occorre allegare lattestazione del versamento).
Qualora l'attivitā sia esercitata da societā, i requisiti devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti. Dovrā quindi esser resa per ognuno di essi apposita dichiarazione secondo il modello Allegato 1 al modulo SCIA predisposto dalla Camera di Commercio per le societā.
Ai fini del possesso del requisito professionale di cui ai punti 1, 2, e 3 dellart. 5 della Legge 3.5.1985, n. 204, occorre dichiarare di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: ¨ Aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni ; ¨ Avere svolto attivitā di viaggiatore piazzista o di dipendente qualificato addetto al settore vendite per almeno un biennio nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Puō essere considerato dipendente qualificato addetto al settore vendite il lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite inquadrato nei primi due livelli contrattuali; ¨ Essere stati, per almeno un biennio nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, amministratori di societā o titolari di ditta individuale esercente attivitā di produzioni di beni o di commercio; ¨ Essere stati, per almeno un biennio nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, collaboratori o coadiutori di titolari di negozio o di agente e rappresentante di commercio, regolarmente iscritti alla gestione commercianti dellINPS;
Avere conseguito: ¨ Diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale: - titoli rilasciati da Istituti tecnici/commerciali (indirizzo amministrativo, commerciale, ragioniere, perito commerciale, programmatore, perito sezione commercio con lestero), Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, Istituti tecnici per il turismo. - Diplomi di maturitā professionale (analista contabile, segretario damministrazione, operatore commerciale, operatore commerciale dei prodotti alimentari, tecnico delle attivitā alberghiere, operatore turistico).
- Diplomi di qualifica (addetto alla contabilitā dazienda, addetto alla segreteria dazienda, addetto alle aziende di spedizione e trasporto, addetto alla conservazione dei prodotti alimentari, addetto agli uffici turistici, addetto alla segreteria e allamministrazione dalbergo). - Laurea in materie commerciali o giuridiche (economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, scienze economico-marittime, scienze statistiche, sociologia, scienze economiche, scienze economico-bancarie, economia politica, economia aziendale, scienze bancarie e assicurative). ¨ Essere gia stati titolari di posizione al Ruolo Agenti, anche in altra provincia.
¨ Interdizione e inabilitazione; ¨ Condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, lamministrazione della giustizia, la fede pubblica, leconomia pubblica, lindustria ed il commercio; ¨ Condanna per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione; ¨ Condanna per delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni
Sono ostative anche le condanne per reati per i quali la pena sia stata patteggiata ai sensi degli artt. 444 e 445 CPP. Non sono ostative le condanne per le quali si sia ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.