Servizi Servizi

Agenti e Rappresentanti di commercio

Pubblicato il: 24/05/2010



La Legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 79 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 176) ha riformulato il testo dell’art. 19 della Legge n. 241/90, su cui era recentemente intervenuto anche il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" che peraltro ha soppresso il ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.
In particolare viene previsto che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costituitiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l’esercizio di attivitā imprenditoriale, commerciale e artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge, qualora non siano previsti dei limiti o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il loro rilascio, č sostituito da una segnalazione certificata di inizio attivitā (SCIA) corredata delle dichiarazioni dell’interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00, relative al possesso dei requisiti per l’esercizio legittimo dell’attivitā denunciata.
La SCIA pertanto prende il posto della dichiarazione di inizio attivitā e della comunicazione di inizio attivitā previste dal D.Lgs 59/10.
Anche l’attivitā di agente e rappresentante di commercio (svolta individualmente o in forma societaria) č quindi soggetta a segnalazione certificata di inizio attivitā (SCIA) da presentare alla Camera di Commercio della provincia presso la quale si intende iniziare lo svolgimento dell’attivitā, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietā relative ai requisiti richiesti dalla Legge 3 maggio 1985, n. 204.

L’attivitā puō essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione: in questo caso la SCIA andrā allegata alla modulistica ministeriale e trasmessa al Registro delle Imprese tramite la comunicazione unica.
Alla SCIA dovranno essere allegate le attestazioni dei versamenti di euro 168 – tasse di concessioni governative ed euro 31 – diritti di segreteria.

I soggetti che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 risultano giā iscritti al ruolo, ovvero che hanno giā presentato la DIA, sempre ai sensi del D.Lgs 59/10, dovranno indicare in sede di comunicazione unica gli estremi dell’iscrizione al soppresso ruolo ovvero della presentazione della predetta DIA, provvedendo a versare la tassa di concessione governativa eventualmente non corrisposta in precedenza (occorre allegare l’attestazione del versamento).

Qualora l'attivitā sia esercitata da societā, i requisiti devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti. Dovrā quindi esser resa per ognuno di essi apposita dichiarazione secondo il modello Allegato 1 al modulo SCIA predisposto dalla Camera di Commercio per le societā.

top

REQUISITI PROFESSIONALI

Ai fini del possesso del requisito professionale di cui ai punti 1, 2, e 3 dell’art. 5 della Legge 3.5.1985, n. 204, occorre dichiarare di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
¨ Aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni ;
¨ Avere svolto attivitā di viaggiatore piazzista o di dipendente qualificato addetto al settore vendite per almeno un biennio nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Puō essere considerato dipendente qualificato addetto al settore vendite il lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite inquadrato nei primi due livelli contrattuali;
¨ Essere stati, per almeno un biennio nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, amministratori di societā o titolari di ditta individuale esercente attivitā di produzioni di beni o di commercio;
¨ Essere stati, per almeno un biennio nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, collaboratori o coadiutori di titolari di negozio o di agente e rappresentante di commercio, regolarmente iscritti alla gestione commercianti dell’INPS;
Avere conseguito:
¨ Diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale:
- titoli rilasciati da Istituti tecnici/commerciali (indirizzo amministrativo, commerciale, ragioniere, perito commerciale, programmatore, perito sezione commercio con l’estero), Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, Istituti tecnici per il turismo.
- Diplomi di maturitā professionale (analista contabile, segretario d’amministrazione, operatore commerciale, operatore commerciale dei prodotti alimentari, tecnico delle attivitā alberghiere, operatore turistico).
- Diplomi di qualifica (addetto alla contabilitā d’azienda, addetto alla segreteria d’azienda, addetto alle aziende di spedizione e trasporto, addetto alla conservazione dei prodotti alimentari, addetto agli uffici turistici, addetto alla segreteria e all’amministrazione d’albergo).
- Laurea in materie commerciali o giuridiche
(economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, scienze economico-marittime, scienze statistiche, sociologia, scienze economiche, scienze economico-bancarie, economia politica, economia aziendale, scienze bancarie e assicurative).
¨ Essere gia’ stati titolari di posizione al Ruolo Agenti, anche in altra provincia.

top

CONDIZIONI OSTATIVE

¨ Interdizione e inabilitazione;
¨ Condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio;
¨ Condanna per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione;
¨ Condanna per delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni
Sono ostative anche le condanne per reati per i quali la pena sia stata patteggiata ai sensi degli artt. 444 e 445 CPP.
Non sono ostative le condanne per le quali si sia ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

top

DIRITTI DI SEGRETERIA E TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

- Euro 31,00 su c/c postale n. 16559478
- Euro 168,00 su c/c postale n. 8003

top

 

Giudica l'utilitā di questa pagina cliccando sulle stelle:
Numero giudizi: 2 - Media: Scarso

icona Twitter icona Facebook icona Google Plus icona YouTube icona Slideshare

Calendario esami mediatori - anno 2012

Date previste:
- 20 marzo,
- 19 giugno,
- 18 settembre,
- 18 dicembre

Logo attestante il superamento, ai sensi della Legge n. 4/2004, della verifica tecnica di accessibilitā. Valid XHTML 1.0 Strict CSS Valido!