E' tenuto all'iscrizione chi intende esercitare la professione di conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente, adibiti al servizio pubblico non di linea. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. L'iscrizione nel ruolo č altresė necessaria per prestare attivitā di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualitā di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualitā di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. Il ruolo č istituito presso le Camere di Commercio I.A.A. L'iscrizione nel ruolo, istituito con Decreto del Presidente della Provincia di Forlė-Cesena, avviene previo esame da parte di apposita commissione provinciale che accerta i requisiti di idoneitā all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
1. il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; 2. il servizio di noleggio con conducente a autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
Pertanto il ruolo si distingue nelle seguenti sezioni:
- conducenti di autovetture - conducenti di motocarrozzette - conducenti di natanti - conducenti di veicoli a trazione animale
- possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada; - assolvimento dell'obbligo scolastico; - etā non superiore agli anni 65 per l'iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture, motocarrozzette e natanti; - etā non superiore agli anni 70 per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale; - possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, per l'iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozzette; - possesso della patente nautica (solo per la apposita sezione di ruolo); - nel secondo caso l'iscrizione al ruolo potrā intervenire a seguito del superamento dell'esame davanti alla specifica commissione.
Morali
Per ottemperare al requisito di idoneitā morale il candidato non deve essere stato condannato per interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un arte, interdizione legale, interdizioni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ad incapacitā di contrarre con la pubblica amministrazione nonché l'assenza di carichi pendenti. Inoltre l'aspirante non deve essere sottoposto a misure antimafia. Non risponde al requisito dell'idoneitā morale chi:
- abbia riportato una o pių condanne definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; - abbia riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio; - abbia riportato condanna definitiva per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20 febbraio 1958, n.75; - risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa. Il requisito della idoneitā morale viene altresė meno quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attivitā di trasporto e in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.
Contro il diniego di iscrizione al Ruolo conducenti č possibile proporre ricorso entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento al TAR competente, ovvero proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della Legge n. 21/1992, č punita con:
1. con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla prima inosservanza; 2. con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla seconda inosservanza; 3. con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla terza inosservanza; 4. con la cancellazione dal ruolo di cui all'art. 6 alla quarta inosservanza.
L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione provinciale, nominata con decreto del Presidente della provincia di Forlė-Cesena, che accerta i requisiti di idoneitā all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. La domanda deve essere presentata alla C.C.I.A.A. di Forlė-Cesena. Le materie di esame per l'accesso alla professione riguardano i seguenti argomenti:
- disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili alla circolazione, alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione degli incidenti nonché alle misure da prendersi in caso di incidente; - elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone in caso di incidente; - norme per la manutenzione dei veicoli, per il collaudo ed immatricolazione; - cognizione dei principi applicabili in materia di assicurazione, contabilitā commerciale, regime delle tariffe, prezzi e condizioni di trasporto, geografia fisica e stradale, con particolare riferimento alla comprensione della rappresentazione cartografica della viabilitā.