Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 marzo 2013, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 19 aprile 2013 stabilisce che il SISTRI sarà attivato dal 1^ ottobre 2013 per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi individuati all’art. 3, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), del Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i.. Relativamente a tutti gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014 fermo restando il fatto che essi possono utilizzare il SISTRI su base volontaria a partire dalla data del 1^ ottobre p.v.
Per ulteriori approfondimenti è disponibile nell’area download della presente sezione il testo del decreto citato.
Sospensione del Sistri.
La legge n. 134/2012, che ha convertito il Dl 83/2012 del 22 giugno 2012, entrata in vigore il 12 agosto 2012, conferma la sospensione del SISTRI, senza apportare alcuna modifica a quanto già previsto dal Decreto convertito. Il termine di entrata in operativita' del Sistema SISTRI, gia' fissato nel 30 giugno 2012, e' sospeso fino al compimento delle verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione . E' confermata la sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Decreto Legge "crescita e sviluppo" posticipa di un anno l'operatività di SISTRI - Sospeso anche il pagamento del contributo annuale per il 2012.
L’art. 52 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato nella G.U n. 147 del 26 giugno 2012, sospende, fino al compimento di ulteriori verifiche amministrative e funzionali e comunque non oltre il 30 giugno 2013, il termine di entrata in operatività del Sistema Sistri. Lo stesso provvedimento prevede inoltre la sospensione del pagamento del contributo annuale dovuto dagli utenti per l'anno 2012.
È stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 36 della Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012 la Legge n. 14 del 24 febbraio 2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative”. L'art. 13 del decreto-legge fissa il termine di entrata in operatività del SISTRI. Il testo di legge è disponibile nella sezione download della presente area. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- In data 05.01.2012 sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10.11.2011, n. 219 "Regolamento recante modifiche e integrazioni al Decreto Ministeriale del 18.02.2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)" . Tra gli argomenti affrontati dal Decreto si segnalano i seguenti punti: 1) definizione di interoperabilità e introduzione del dispositivo per l'interoperabilità; 2) possibilità di richiedere dispositivi aggiuntivi; 3) responsabilità della persona fisica titolare della firma elettronica; 4) gestione delle variazioni nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, di cessazione dell'attività o del soggetto giuridico, di variazioni dei dati comunicati al momento dell'iscrizione e di variazione dei delegati; 5) regime specifico per la gestione delle variazioni per quanto riguarda i trasportatori iscritti all'Albo nazionale gestori; 6) costituzione di una banca dati delle autorizzazioni; 7) contributi e costi per dispositivi aggiuntivi e sostitutivi.
Il decreto del Ministero dell'Ambiente pubblicato sulla G.U. n. 298 del 23.12.2011 dispone il rinvio al 30.04.2012 della scadenza per la presentazione della dichiarazione Sistri/Mud. I produttori iniziali di rifiuti, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti dovranno comunicare entro la sovra citata scadenza i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti dal 01.01.2011 al 31.12.2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- La legge 14 settembre 2011 n.148, pubblicata sulla G.U. n.216 del 16/09/2011, recante "conversione in legge con modificazioni del decreto-legge del 13 agosto 2011 n.138" ripristina pienamente il sistema informatico di tracciabilita' dei rifiuti, Sistri , modificando l'articolo 6 del provvedimento approvato ad agosto. Il termine per l'entrata in operatività' del SISTRI è prorogato al 9 febbraio 2012 per tutti i soggetti tenuti all'utilizzo del sistema. Unica eccezione è relativa ai produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti per i quali la legge 106 del 12 luglio 2011 prevede che la data di entrata in vigore, che comunque non poteva essere anteriore al 1 giugno 2012, venga fissata tramite un ulteriore Decreto. La legge 14 settembre 2011 stabilisce inoltre, tra le altre cose, che: - al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire l'entrata in operatività' del sistema nonché garantire l'efficacia del funzionamento Delle tecnologie connesse al sistri il ministero dell'ambiente assicura, attraverso il concessionario sistri, sino al 15 dicembre la verifica delle componenti software e hardware anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste. A tal fine sono previsti test del funzionamento da organizzare in collaborazione con le associazioni di categoria. - con apposito decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro 90 giorni, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti alle quali in assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale sono applicate ai fini del Sistri le procedure previste per i rifiuti non pericolosi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La lettera f-octies) dell'articolo 6 del Dl 70/2011, cd. "Dl Sviluppo", introdotta dalla legge di conversione 106/2011, stabilisce che al fine di "garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" il Ministero dell'Ambiente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, deve stabilire il termine ultimo di avvio della completa operatività del Sistri per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti. Tale termine non potrà comunque essere antecedente al 1° giugno 2012. La legge 106/2011 è entrata in vigore il 13 luglio 2011, ed è a partire da tale data che scattano i 60 giorni di tempo concessi al MinAmbiente per individuare il termine definitivo della proroga. Per tutti gli altri soggetti interessati rimangono ferme le date fissate dal decreto 26 maggio 2011, e precisamente: - il 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000); - il 1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”; - il 2° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti; - il 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000). ---------------------------------------------------
E' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n.95 del 26 aprile 2011 il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 - Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Tale Decreto rappresenta una sorta di testo unico in materia di SISTRI, raggruppando in un unico provvedimento quanto contenuto nel D.M. 17/12/2009, istitutivo del SISTRI, e nei successivi provvedimenti di modifica. Si evidenziano i seguenti aspetti: 1) Il decreto ribadisce che la data di operatività del SISTRI era il 1° ottobre 2010; 2) Il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, che fissa il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, devono essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario rimane, come previsto dal DM 22/12/2010, il 31 maggio 2011 . Questo termine, a decorrere dal quale gli iscritti dovranno operare esclusivamente tramite SISTRI, costituisce la data di effettiva partenza del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 205/2010 le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti si applicano a partire dal giorno successivo a tale scadenza; 3) Il termine annuale per il pagamento dei contributi slitta al 30 aprile; 4) l'articolo 21 comma 5 del Decreto prevede inoltre che, per i soli trasportatori di rifiuti, le variazioni nel caso di sospensione o cessazione dell’attività, di cessione dell'azienda o del ramo di azienda o di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, nonché le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate al SISTRI dalla Sezione regionale o provinciale dell’Albo nazionale gestori ambientali successivamente all’a
E' stato pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10.12.2010 il D.Lgs. 3.12.2010, n. 205, che corregge la parte IV del Codice Ambientale e che reca le disposizioni sul SISTRI ("Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010, è stato pubblicato il decreto 28 settembre 2010, con il quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha disposto una proroga dell'operatività del SISTRI al 1° gennaio 2011. Tale proroga si articola nel seguente modo: dal 1° ottobre 2010 il SISTRI è operativo; i soggetti in possesso dei dispositivi elettronici, sono tenuti ad usarli; il termine entro il quale completare le procedure di ritiro dei dispositivi elettronici è stato prorogato dal 12 settembre al 30 novembre 2010 (come previsto nell'Allegato IA, punto 5, D.M. 17 dicembre 2009); il termine fino al quale continuare ad usare i formulari ed i registri di carico e scarico, insieme al SISTRI, è stato prorogato dal 1° novembre al 31 dicembre 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In data 14.07.2010 è entrato in vigore il D.M. 09.07.2010, pubblicato sulla G.U. del 13.07.2010 che apporta alcune modifiche al D.M. 17.12.2009 (già modificato dal D.M. 15.02.2010). Di seguito le principali novita': 1) viene prorogato al 01.10.2010 il termine di operatività del SISTRI per tutti i soggetti obbligati, a prescindere dalla scadenza iniziale per l'iscrizione; 2) viene prorogato al 12.09.2010 il termine per il completamento della distribuzione dei dispositivi e l'installazione delle black box; 3) viene abolito il termine per la presentazione da parte delle officine delle domande per l'installazione delle black box; 4) viene previsto che i soggetti che pagando il contributo SISTRI hanno versato somme maggiori rispetto al dovuto hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine dovranno inoltrare apposita domanda al SISTRI mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sito internet di SISTRI; 5) vengono fornite nuove definizioni di dipendenti, circuito organizzato di raccolta e associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale. Relativamente a queste ultime viene precisato che nella definizione ricadono le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel) ai sensi della Legge 30.12.1986, n. 936. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Il 14 gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), istituito con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 Dicembre 2009 (pubblicato sul Supplemento della G.U. del 13 gennaio 2010). Tale decreto a regime sostituisce per i soggetti interessati gli adempimenti relativi alle tenute dei Registri di Carico e Scarico, dei Formulari di Identificazione ed alla presentazione del MUD, introducendo un sistema di garanzia della tracciabilità, fondato sul controllo in tempo reale delle movimentazioni dei rifiuti, attraverso l’utilizzo dei seguenti dispositivi elettronici: - un dispositivo USB per accedere in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, trasmettere i dati, firmare elettronicamente le informazioni fornite, memorizzandole sul dispositivo stesso; - un dispositivo elettronico, definito black box, da installarsi a cura di officine autorizzate su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di
Il Decreto stabilisce che il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sarà operativo a partire: 1) dal 13 luglio 2010 (centottantesimo giorno dall’entrata in vigore): - per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006 con più di cinquanta dipendenti; - per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006 con più di cinquanta dipendenti; - per i commercianti e gli intermediari dei rifiuti senza detenzione; - per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; - per le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; - per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; - per i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009; - per i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania; 2) dal 12 agosto 2010 (duecentodecimo giorno dall’entrata in vigore): - per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 che hanno fino a cinquanta dipendenti; - per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.
L’articolo 1 comma 4 del Decreto, prevede la facoltà di aderire volontariamente al SISTRI: 3) dal 12 agosto 2010 (duecentodecimo giorno dall’entrata in vigore): - per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti; - le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006; - gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi; - e imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
I soggetti di cui al precedente punto 1) devono iscriversi al SISTRI entro il 30.03.2010 (termine modificato dal decreto emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 15 febbraio 2010). I soggetti di cui al precedente punto 2) devono iscriversi al SISTRI dal 13.03.2010 al 29.04.2010 (termine modificato dal decreto emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 15 febbraio 2010). I soggetti di cui al precedente punto 3) per i quali l’adesione al SISTRI è facoltativa, possono iscriversi dal 12.08.2010 (duecentodecimo giorno dall’entrata in vigore del decreto). Saranno altresì tenuti all’iscrizione i soggetti per i quali l’obbligo sorgerà successivamente alla scadenza dei termini previsti dal Decreto Ministeriale, così come dovranno essere denunciate al SISTRI le nuove unità locali. Per essere abilitati ad accedere al SISTRI, i soggetti precedentemente indicati devono iscriversi secondo una specifica procedura attraverso una delle seguenti modalità: • modalità on line via web L’utente deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI (www.sistri.it) dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nell’apposito modulo di iscrizione Il Portale sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. • modalità via fax L’utente può comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. • telefonicamente L’utente può comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al numero verde: 800 00 38 36. In sede di prima applicazione del Decreto, il call center è attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per l’iscrizione; successivamente, il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. All’atto della comunicazione dei dati, con evidenza dell’effettuato pagamento dei contributi, l’utente deve specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) e la persona da contattare. Qualora l’operatore si avvalga, per le attività previste dal Decreto, di una Associazione Imprenditoriale che ha sottoscritto la convenzione con la Camera di Commercio territorialmente competente, ritira presso tale Associazione (o la sua Società di Servizi) il dispositivo USB; in tal caso, deve specificare al momento dell’iscrizione il nome e la sede di tale Associazione o Società di servizi. Il SISTRI provvederà quindi a comunicare a ciascun operatore entro 48 ore, l’avvenuta ricezione dei dati e il numero di pratica assegnato, con le modalità ed ai recapiti da questi precedentemente indicati.
I dati comunicati dagli operatori sono soggetti a verifica mediante riscontro con quelli contenuti nel Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio e con quelli contenuti nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. A seguito della predetta verifica il SISTRI procede alla personalizzazione dei dispositivi USB ed alla consegna degli stessi presso i siti di distribuzione che sono: • le Camere di Commercio; • le Sezioni Regionali e Provinciali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali; • le Associazioni Imprenditoriali che hanno sottoscritto appositi accordi con le Camere di Commercio territorialmente competenti, o loro Società di Servizi. Le Camere di Commercio, le Associazioni Imprenditoriali o loro Società di Servizi delegate dalle Camere di Commercio e le Sezioni Regionali e Provinciali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, provvedono a contattare gli operatori, con le modalità ed ai recapiti da questi precedentemente indicati, per comunicare luogo e data dell’appuntamento per la consegna dei dispositivi USB e, nel caso delle imprese di trasporto, anche luogo e data dell’appuntamento per l’installazione delle black box presso le officine autorizzate.
La consegna dei dispositivi USB avviene: • per le imprese di trasporto iscritte all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione Regionale o Provinciale dell’ Albo a cui le stesse risultano iscritte; • per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della provincia dove è ubicata la sede legale dell’operatore, oppure presso le sedi delle Associazioni Imprenditoriali o loro Società di Servizi che hanno sottoscritto una apposita convenzione con le Camere di Commercio territorialmente competenti. Nel caso in cui l’operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna viene effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti: - Portale Sistri: www.sistri.it - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 Dicembre 2009 (pubblicato sul Supplemento della G.U. del 13 gennaio 2010) - Linea Guida SISTRI – Ministero dell’Ambiente - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 febbraio 2010 (pubblicato nella G.U. num. 48 del 27 febbraio 2010)
Si evidenzia chein data 27 aprile 2011 sul sito www.sistri.it è stato pubblicato un importante avviso in merito alla restituzione dei dispositivi. L'avviso in oggetto riporta quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero dall’art. 21, comma 1, del Decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, “In tutti i casi in cui si verifichi un’ipotesi di sospensione o cessazione dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso di chiusura di un’unità locale, gli operatori iscritti devono comunicare via telefax al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell’evento, e provvedere, nei successivi dieci giorni lavorativi, alla restituzione del dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali è stato effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo black box ad una delle officine autorizzate all’installazione. “
In particolare, per quanto riguarda la restituzione dei dispositivi elettronici, l’azienda dovrà comportarsi nel modo seguente: dopo aver comunicato a Sistri l’avvenuta variazione, contattando il numero 800 00 38 36 oppure, accedendo all’applicazione “Gestione Aziende” (che SISTRI renderà disponibile a breve agli iscritti) nell’area autenticata del portale SISTRI, a seguito di riscontro con il Registro delle Imprese, il dispositivo verrà disattivato dal SISTRI. L’impresa invierà dunque il dispositivo USB attraverso raccomandata A/R a SISTRI - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma. In sostanza quindi , nei casi sopra indicati, le imprese non dovranno restituire i dispositivi alla Camera di Commercio. Il medesimo comunicato stabilisce che la stessa procedura si applica anche nel caso di cessione dell’azienda o del ramo d’azienda aventi ad oggetto l’esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l’uso dei dispositivi.
Elenco delle società di servizi di diretta emanazione delle organizzazioni imprenditoriali che hanno stipulato apposita Convenzione con la Camera di Commercio di Forlì-Cesena al fine della distribuzione alle imprese dei dispositivi elettronici USB: CNA Servizi Forlì-Cesena; I.C.T.A. Forlì Soc. Coop.; Confartigianato Servizi Soc. Coop. a r.l.; Consorzio S.a.t.a. - Forlì Soc. Coop.; API Servizi Srl; Confcooperative Forlì-Cesena; O.s.a. - Organizzazione Servizi Aziendali - S.r.l. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nel mese di gennaio 2012 è stato trasmesso alle Associazioni e alle Società di Servizi firmatarie della convenzione un nuovo testo aggiornato alle recenti modifiche normative in materia. Si elencano di seguito i soggetti sottoscrittori del nuovo accordo: I.C.T.A. Forlì Soc. Coop.; Confcooperative Forlì-Cesena.
E' stato pubblicato sul sito del SISTRI il manuale utenti a supporto della fase di sperimentazione del sistema recentemente iniziata in previsione dell'imminente avvio della fase operativa, previsto per il 1° ottobre 2010. Al fine di consentire una piena e più diffusa conoscenza delle modalità operative del SISTRI è stato, inoltre, attivato un test di verifica della funzionalità per consentire ad un insieme rappresentativo di tutte le classi di utenti di provare il sistema e fornire suggerimenti e proposte per meglio adattare l’interfaccia del sistema e le procedure relative alle esigenze prospettate dagli operatori ed ai sistemi gestionali presenti presso le aziende. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- In caso di apertura di una nuova unità locale o di variazione del processo produttivo che rendono obbligatoria l’iscrizione di un’unità locale precedentemente non soggetta a iscrizione, sarà necessario iscrivere la stessa al SISTRI prima di dare avvio alle nuove attività. In pratica, ove si manifestasse la necessità di variazione di dati aziendali, andrà contattato il SISTRI al numero 800 05 08 63 o accedendo all’applicazione “Gestione Aziende” (disponibile a breve) nell’area autenticata dell’utente.
Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 settembre 2010 Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 settembre 2010 contenente modifiche ed integrazioni al Decreto 17 dicembre 2009 relative alla proroga dei termini previsti per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box
Circolare in materia di Sistri e di Mud Circolare emanata in data 02.03.2011 dal Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche recante indicazioni operative in materia di Sistri e di Mud