Con decreto 31 maggio 2004 č istituito l'albo distinto per sezioni relative a ciascuna denominazione di origine (D.O), presso le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.
Si intende:
L'iscrizione nell'Albo costituisce il presupposto necessario per procedere o far procedere per proprio conto all'imbottigliamento delle partite di vino della relativa DO ai fini della successiva commercializzazione.
Ai fini dell'iscrizione all'albo l'impresa imbottigliatrice deve presentare apposita domanda alla Camera di Commercio della provincia presso la quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento.
Le imprese imbottigliatrici il cui stabilimento č ubicato all'estero inoltrano l'istanza di iscrizione all'albo alla Camera di Commercio di Roma .
Nella richiesta di iscrizione all'albo l'impresa imbottigliatrice dichiara, producendo la relativa documentazione, anche con autocertificazione ai sensi della vigente normativa:
La Camera di Commercio provvede all'iscrizione nel termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza/denuncia.
L'iscrizione nell'albo č disposta con provvedimento espresso entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
L'impresa imbottigliatrice č soggetta all'obbligo di allegare al registro di imbottigliamento, o mettere a disposizione degli organismi preposti alla vigilanza ed al controllo nel settore vitivinicolo, il certificato di iscrizione all'albo.
La perdita di uno dei requisiti nonchč l'assoggettamento a sanzioni a seguito di provvedimento definitivo, comportano la cancellazione dall'albo.
Le variazioni delle posizioni di iscrizione all'albo dovranno essere denunciate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che determina la variazione stessa con le modalitā di cui all'art. 3 del decreto 31.05.2004.
Entro il termine previsto dalla normativa comunitaria e nazionale per la dichiarazione annuale delle giacenze delle produzioni vitivinicole l'impresa imbottigliatrice comunica alla competente Camera di Commercio , anche per via informatica, i quantitativi della produzione imbottigliata della/e relativa/e DO nell'anno precedente e i paesi di destinazione.
In tale sede l'interessato dichiara altresė il mantenimento dei requisiti di cui ai punti e) ed f) dell'art. 3 del D.M. 21/05/04.
Contro il diniego di iscrizione all'Albo degli imbottigliatori č possibile proporre ricorso entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento al TAR competente, ovvero proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento.
per iscrizione:
per variazione:
denuncia produzione imbottigliato: