E stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, il Decreto 28 febbraio 2012, che disciplina le procedure e le modalitā relative al riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al Reg CEE n. 2568 del 1991, nonché le modalitā di iscrizione nellelenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Il decreto, in vigore dal 27 aprile 2012, ha abrogato il precedente decreto del 30 luglio 2003. Lelenco nazionale dei tecnici ed esperti č articolato su base regionale ed č tenuto presso il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali. Le Regioni provvedono a pubblicare lelenco di competenza nei rispettivi bollettini. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dellelenco nazionale aggiornato. La domanda per liscrizione nellelenco deve essere presentata alla Camera di Commercio del luogo ove ha interesse operativo il richiedente. La domanda di iscrizione deve essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
- attestato di idoneitā fisiologica, conseguito al termine di un corso per assaggiatori, organizzato secondo i criteri stabiliti dal decreto 28 febbraio 2012; - attestati rilasciati da un capo panel che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dallallegato XII del regolamento, ad almeno 20 sedute di assaggio, da tenersi in giornate diverse, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e comprendenti ognuna almeno tre valutazioni organolettiche.
La Camera di Commercio, verificata la regolaritā della domanda, conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa e propone i nominativi dei richiedenti idonei alla Regione competente per territorio; questultima provvede alliscrizione e ne dā comunicazione al Ministero per le politiche agricole e, per il tramite della Camera di Commercio, allinteressato. Leventuale cancellazione dallelenco nazionale č disposta, previa segnalazione della Camera di Commercio, dalla Regione, su domanda dellinteressato o dufficio, nel caso di gravi inadempienze verificatesi nellespletamento dellattivitā di tecnico o di esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini.