E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2011 n.61 il D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21 recante "Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonchč l'attuazione della direttiva 2008/103/CE." Il Decreto, che entrerā in vigore il 30 marzo 2011, non presenta rilevanti modifiche per quanto riguarda gli obblighi che le imprese devono rispettare in termini di comunicazioni ambientali. L'Allegato A al Decreto prevede comunque una semplificazione in fase di iscrizione: le imprese dovranno fornire l'indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato dal produttore distinte tra pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli senza dover precisare la specifica tipologia. Inoltre, si ricorda che i produttori di pile ed accumulatori iscritti al Registro nazionale devono comunicare con cadenza annuale, come previsto dal D.Lgs. 188/08, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia. Le modalitā per la comunicazione 2011 sono immutate rispetto al 2010. Per la trasmissione dei dati relativi alle quantitā di apparecchiature immesse sul mercato dai produttori e sulle quantitā raccolte e avviate al riciclo nel 2010, i produttori devono collegarsi per via telematica al sito www.registropile.it (dove sono disponibili istruzioni e manuali) e seguire le istruzioni ivi esposte oppure accedere direttamente alla propria scrivania telematica tramite il portale www.impresa.gov.it. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano il numero e il peso effettivo delle pile e accumulatori immessi sul mercato nellanno solare precedente. La scadenza per la presentazione della suddetta Comunicazione č il 31 marzo 2011.
L'articolo 14 del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 prevede listituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.
All'interno di tale registro e' prevista una sezione alla quale devono iscriversi i sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.
Il produttore di pile e accumulatori puō immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di Commercio dove č ubicata la sede legale dellimpresa.
Laccesso al sistema telematico, al fine delliscrizione, deve essere effettuato tramite dispositivo di firma digitale dotato di certificato di autenticazione intestato al legale rappresentante dell'impresa.
Il legale rappresentante puō delegare un altro soggetto, anch'esso dotato di firma digitale, alla compilazione e alla trasmissione dell'istanza.
La scadenza per l'iscrizione al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori č fissata per il 18 giugno 2009.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) del decreto, č considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
I produttori, al momento dell'iscrizione devono comunicare i seguenti dati, previsti dall'allegato 3 al decreto:
· qualora il codice di attivitā non individui esplicitamente la natura di produttore di pile e/o di accumulatori, lo specifico codice di attivitā che lo individua come tale; · per ciascuna categoria di pile o accumulatori di cui alla Tabella 1, suddivisa nelle tipologie di cui alla medesima tabella, il numero e il peso effettivo delle pile ed accumulatori immessi sul mercato nellanno solare precedente;
· leventuale iscrizione nel Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche; · leventuale iscrizione nei Registri di pile ed accumulatori di altri Stati membri dellUnione Europea; · per ogni categoria e tipologia di pile o accumulatori immessi sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui il produttore intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori; nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto.
Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano si iscrive al registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto. In tale caso liscrizione č effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante
I sistemi collettivi di finanziamento comunicano: · I dati relativi alla loro costituzione · I produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie e tipologie di pile e accumulatori gestite
Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto, le pile e gli accumulatori utilizzati in: · apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purchč destinati a fini specificamente militari; · apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.
Una volta effettuata liscrizione, a ciascun produttore verrā rilasciato il numero di iscrizione tramite il sistema informatico della Camera di Commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione dovrā essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.
La procedura di iscrizione sarā guidata ed assistita con apposite funzioni di "help on line". Le imprese potranno utilizzare un servizio di assistenza on line, raggiungibile alla casella di posta elettronica info@registropile.it.
14,62 per l'imposta di bollo per la richiesta discrizione 168,00 per tassa di concessione governativa da versare sul c.c.p. n. 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate causale: Iscrizione al Registro dei produttori di pile e accumulatori. Limposta di bollo puō essere versata tramite Telemaco pay, ovvero tramite c/c postale n. 16559478 intestato a Camera di Commercio Forlė-Cesena, indicando la seguente causale: "bollo virtuale dovuto per l'iscrizione nel registro dei produttori di pile e accumulatori".
L'accesso al pagamento č consentito anche a soggetto diverso dal legale rappresentante, purchč dotato di dispositivo di firma digitale ed autorizzato ad effettuare le operazioni amministrative per conto della o delle imprese rappresentate. Liscrizione al Registro č soggetta al pagamento di un corrispettivo annuale il cui importo sarā determinato con Decreto del Ministro dellAmbiente.
I produttori e i sistemi collettivi comunicano, con le medesime modalitā previste per liscrizione, qualsiasi variazione dei dati comunicati allatto delliscrizione, nonché la cessazione dellattivitā determinante obbligo di iscrizione.
Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato č comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente.
Si riporta il testo integrale dellart. 25 del Decreto Legislativo n. 188/2008 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, dopo il 26 settembre 2009, immette sul mercato pile e accumulatori portatili e per veicoli privi del simbolo e della indicazione di cui all'articolo 23, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 1.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato pile o accumulatori, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000
Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 2, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000
4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, chiunque, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, immette sul mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso
6. Il distributore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 24, comma 2, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000 7. Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all'articolo 9, comma 1, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000
Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all'articolo 9, comma 1, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000
8. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 262 del decreto n. 152 del 2006
Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori Per ulteriori informazioni consulta il Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare