Azioni ed interventi per lo sviluppo del territorio, delle infrastrutture e dell'economia
503.000,00
10,4%
Azioni e interventi per l'accesso al credito delle imprese
1.900.000,00
39,3%
Azioni e interventi per l'internazionalizzazione delle imprese
812.000,00
16,8%
Azioni e interventi per innovazione, ricerca, universitā e scuola, informazione economica, statistica e sociale
294.000,00
6,0%
Altri interventi in favore del sistema imprenditoriale e della regolazione del mercato
647.000,00
13,4%
Contributo allazienda speciale CISE per: innovazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, crescita qualitativa e sviluppo sostenibile, servizi per il sistema camerale
Č stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2007, il Decreto 25 Settembre 2007, n.185, che definisce le modalitā di finanziamento del Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche istituito dallart. 14 del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151. Il decreto č in vigore dal 20 novembre 2007, pertanto i soggetti obbligati che giā operano nel settore (come definiti all'art. 3, comma 1, lettera m) del D.Lgs 151/2005), entro 90 giorni (quindi il 18 febbraio 2008), sono tenuti ad effettuare l'iscrizione al suddetto registro. Liscrizione deve avvenire prima dellavvio dellattivitā nel mercato italiano per i nuovi soggetti. Nel registro devono essere iscritti, in apposita sezione, i sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE di cui agli articoli 10, comma uno, 11, comma uno, e 12, comma quattro, del D.Lgs. 151/05. Con la pubblicazione del D.M. n.185/07 prende avvio il Sistema di Gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), nonostante manchi ancora l'approvazione di alcuni importanti decreti. Attraverso il Sito ufficiale del Registro (www.registroaee.it) č possibile ottenere tutte le informazioni relative agli adempimenti delle Imprese, i soggetti obbligati e le istruzioni per liscrizione al registro; inoltre č pubblicata la Guida Operativa all'iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, predisposta da Unioncamere, con la collaborazione di ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche) ed Ecocerved.
Il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 individua misure e procedure finalizzate a: 1.prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 2.promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantitā da avviare allo smaltimento; 3.migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE; 4.ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le tipologie di apparecchiature rientranti nel campo di applicazione della normativa sono riportate nell'allegato 1A del D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, e si possono raggruppare in 10 categorie: 1.Grandi elettrodomestici 2.Piccoli elettrodomestici 3.Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4.Apparecchiature di consumo 5.Apparecchiature di illuminazione 6.Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 7.Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero 8.Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) 9.Strumenti di monitoraggio e di controllo 10.Distributori automatici L'allegato 1B dello stesso D.Lgs. individua, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'Allegato 1A. Pertanto se l'apparecchio non figura nel predetto elenco, non si esclude la possibilitā che questo prodotto possa rientrare nell'ambito di applicazione della Direttiva 2002/96/CE.
La dimensione minima del simbolo č 7 mm. In base all'art. 13 comma 4 del D.Lgs 151/2005 tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione e poste sul mercato dal 13 agosto 2005 devono riportare, a cura e sotto la responsabilitā del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, un'indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo che indica che l'apparecchiatura č stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Nel caso in cui l'apposizione del simbolo fosse resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell'apparecchiatura, il marchio stesso deve essere apposto in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia.
Sono interessati tutti i produttori di AEE come definiti nell'art. 3 comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 151/2005. Inoltre, sono interessati i sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE. Infine, il sistema di gestione dei Rifiuti AEE coinvolge i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e gli Enti Comunali.
Trattandosi di rifiuti, chi si occupa dei RAEE č soggetto a quanto stabilito dal Titolo IV del D.Lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente). In particolare, ha l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di trasporto, nonché di presentazione della dichiarazione annuale del MUD e, in alcuni casi, della iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali.
L'iscrizione al registro, effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa, č requisito essenziale per proseguire o intraprendere l'attivitā. L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica attraverso il sito www.registroaee.it. L'accesso deve essere effettuato dal legale rappresentante dell'impresa che intende iscriversi mediante l'utilizzo di un dispositivo di firma digitale. Il legale rappresentante puō successivamente delegare un soggetto di sua fiducia, anch'esso dotato di dispositivo di firma digitale ad effettuare le operazioni amministrative per conto della o delle imprese rappresentate. Nel sito www.registroaee.it č disponibile anche il Manuale per la gestione delle deleghe.
Si informa l'utenza che, una volta iscritti, č possibile scaricare dal portale impresa.gov:
Attestato di iscrizione, contenente il numero da riportare sui documenti commerciali;
1.Il modulo di iscrizione una volta compilato deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante dell'impresa; pertanto č indispensabile che lo stesso acquisisca preventivamente tale dispositivo o ne verifichi la validitā, qualora ne sia giā provvisto. 2. L'adesione preventiva, da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ai nuclei domestici, ad uno o pių sistemi collettivi, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 20, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151
L'iscrizione al registro dei produttori prevede i seguenti versamenti: 30,00 per diritti di segreteria da versare sul c.c.p. n. 16559478 della Camera di Commercio di Forlė-Cesena, indicando la causale "Iscrizione al Registro AEE" 14,62 per l'imposta di bollo per la richiesta discrizione 168,00 per tassa di concessione governativa da versare sul c.c.p. n. 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate causale: Iscrizione al Registro AEE
Il pagamento del bollo e dei diritti di segreteria potranno altresė essere versati tramite Telemaco pay. L'accesso al pagamento č consentito anche a soggetto diverso dal legale rappresentante, purchč dotato di smart card ed autorizzato ad effettuare le operazioni amministrative per conto della o delle imprese rappresentate.
A fronte della trasmissione delle variazioni le imprese devono versare un diritto di segreteria pari a 30,00 e l'imposta di bollo pari a 14.62 . Non sono dovute le tasse di concessione governativa. Gli importi possono essere pagati tramite Telemaco Pay.
1. Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 ad 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso 2. Il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui all'articolo 6, comma 3 ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalitā di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma l e 12, commi 1, 2 e 3, fatti salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi dell'articolo 12, comma 6, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 ad 100.000 3. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui agli articoli 11, comma 2, o 12, comma 4, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 ad 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato 4. Il produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni di cui all'articolo 13, comma 1, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 ad 5.000 5. Il produttore che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e di riciclaggio le informazioni di cui all'articolo 13, comma 3, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 ad 30.000 6. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, immette sul mercato AEE prive della indicazione o del simbolo di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 ad 1000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti all'articolo 13, commi 4 e 5 7. Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato AEE, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 ad 100.000 8. Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui all'articolo 13, comma 8, non comunica al Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 ad 20.000 9. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 5, comma 2, chiunque, dopo il 1° luglio 2006, immette sul mercato AEE nuove contenenti le sostanze di cui all'articolo 5, comma 1 o le ulteriori sostanze individuate ai sensi dell'articolo 18, comma l, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 ad 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato oppure da 30.000 ad 100.000
D.Lgs 25/07/2005 n.151 smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (file in formato PDF 131 KB)
DM. 25/09/2007 n.185 modalitā di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestioni dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (file in formato PDF 51,3 KB)