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- Che cosa č il Registro imprese
Pubblicato il 09/05/2013
Manuale operativo per il deposito dei bilanci al Registro delle Imprese
Pubblicato il 09/05/2013
Presentazione dei bilanci d'esercizio e consolidati redatta dal Conservatore del Registro delle Imprese e utilizzata nell'incontro formativo del 7 maggio 2013.
Pubblicato il 25/03/2013
Lart. 2 comma 101 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha modificato lart. 66 comma 8 bis del C.A.D.; quindi la vigente normativa, il certificato CNS non puō essere rilasciato a chi sia giā Titolare di una Carta dIdentitā Elettronica (C.I.E.)
Pubblicato il 22/02/2013
Curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore e commissario giudiziale, entro dieci giorni dalla nomina, devono comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC
Pubblicato il 14/02/2013
Per effetto dell'entrata in vigore, in data 13 febbraio 2013, delle disposizioni integrative e correttive del codice delle leggi antimafia, la Camera di Commercio non puō pių rilasciare certificati con dicitura antimafia.
Pubblicato il 31/01/2013
Le imprese interessate all'iscrizione nel Registro Imprese come start up innovative possono consultare la guida esplicativa degli adempimenti nel sito camerale
Pubblicato il 25/01/2013
Il curatore fallimentare, il commissario liquidatore ed il commissario giudiziale entro 10 giorni dalla nomina, devono comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Il Registro delle Imprese č un registro pubblico istituito in ogni provincia che nasce con la legge di riordino delle Camere di Commercio (L. 580/1993). In esso sono iscritti tutti gli atti e i fatti riguardanti la vita dell'impresa previsti dalla legge (art. 2188 c.c.). L'avvio di tale registro ha trovato attuazione con l'emanazione del relativo regolamento, il D.P.R. 7/12/1995 n. 581. L'ufficio č divenuto operativo a tutti gli effetti a decorrere dal 19/2/1996.
Il Registro delle Imprese s'ispira al principio dell'universalitā, attuato attraverso l'iscrizione e l'annotazione di tutti i soggetti imprenditoriali, indipendentemente dalla forma giuridica di svolgimento dell'attivitā e dal tipo d'attivitā esercitata. Esso costituisce, quindi, un'anagrafe generale dell'imprenditoria locale ed č certificatore e riconoscitore di categorie d'imprese (con esclusione di quelle artigiane); risponde, inoltre, all'obiettivo della pubblicitā legale e ad esigenze quali la completezza e l'organicitā della pubblicitā di tutte le imprese soggette a registrazione, l'immediatezza della disponibilitā dell'informazione, la praticitā e la celeritā per la ricerca dell'informazione da parte dell'utente su tutto il territorio nazionale.
Nel Registro delle Imprese possono quindi essere reperiti dati di tutte le imprese con sede o unitā locale sul territorio dello Stato Italiano.
L'Ufficio Registro Imprese ha sede presso la Camera di Commercio competente per territorio, č diretto da un Conservatore, nominato dalla Giunta Camerale nella persona del Segretario Generale o di un dirigente della Camera di Commercio stessa, ed opera sotto la vigilanza di un Giudice Delegato nominato dal Presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
L'ufficio "provvede alla tenuta" del Registro Imprese e deve agire conformandosi alle disposizioni del codice civile contenute negli art. 2188 e seguenti, alle disposizioni specifiche di cui all'art. 8 della L. 580/93 (che in parte ha ampliato e modificato talune previsioni del codice civile), alle disposizioni d'attuazione del sopraccitato art. 8, che hanno trovato disciplina nel D.P.R. n. 581/95 e nelle successive modifiche (D.P.R. 588/99 e L. 340/00).
Nella sezione Legislazione č possibile scaricare le norme pių importanti che riguardano il Registro Imprese.