Cronotachigrafo digitale

Il cronotachigrafo č un'apparecchiatura che consente il controllo dei tempi di guida e di riposo di tutti i conducenti adibiti ai trasporti professionali. L'utilizzo del tachigrafo, come strumento di misurazione della velocitā e dei tempi di guida nasce dall'applicazione di una normativa europea sull'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, avente come obiettivo primario la sicurezza stradale. Il precedente strumento analogico introdotto nel 1985 si č dimostrato nel tempo poco affidabile in termini di sicurezza e rilevazione dei dati e conseguentemente l'Unione Europea ha deciso di procedere alla realizzazione ed alla diffusione di un nuovo apparecchio di controllo, grazie alla nuova tecnologia digitale, pių efficace nelle prestazioni e nella capacitā di utilizzo. Dal 1^ maggio 2006 tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada di merci di massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonellate e quelli adibiti al trasporto di pių di 9 persone compreso il conducente, devono essere dotati del nuovo tachigrafo digitale. Il cronotachigrafo digitale č formato da due elementi fondamentali per il suo utilizzo:
  • un'unitā veicolo: č un apparecchio simile ad un'autoradio o ad un lettore cd, che comprende due lettori smart-card, un selettore d'entrata manuale, uno schermo per la visualizzazione dei dati e una piccola stampante;
  • una smart-card: le attivitā di guida e di riposo vengono registrate oltre che nella memoria del cronotachigrafo anche su un dispositivo detto carta tachigrafica.

Le Carte Tachigrafiche

Le carte sono rilasciate dalle Camere di Commercio, individuate dalla normativa nazionale, quali Autoritā di rilascio in Italia (DM 361 del 31 ottobre 2003). Le carte italiane sono state oggetto di omologazione da parte del Ministero delle Attivitā Produttive, formalizzata con D.M. 29 luglio 2005. Carta del conducente: carta personale del conducente, di colore bianco, personalizzata con foto, firma e dati anagrafici del titolare. Registra i tempi di guida e riposo. Ha durata 5 anni. Carta azienda: carta dell'azienda proprietaria dei veicoli, di colore giallo, personalizzata con i dati dell'azienda. Accede ai cronotachigrafi installati sui propri mezzi. Ha durata 5 anni. Carta controllo: carta necessaria per effettuare i controlli sui cronotachigrafi da parte delle forze dell'ordine e pubbliche amministrazioni con funzioni di controllo, di colore blu, personalizzata con il nome dell'organismo di controllo. Ha durata 5 anni. Carta officina: carta dell'officina autorizzata ad operare sui cronotachigrafi digitali, di colore rosso, personalizzata con i dati dell'officina e del responsabile tecnico. E' attivata da un codice PIN. Ha durata 1 anno.

Modulistica - Modalitā di rilascio - Restituzione

Secondo quanto previsto all'art. 3, comma 3 del DM 23 giugno 2005, il Ministero delle Attivitā Produttive, con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori datato 3 agosto 2005 sono stati approvati i modelli per la domanda di rilascio delle carte tachigrafiche scaricabili in versione aggiornata dal sito www.unioncamere.net e disponibili presso gli sportelli della Camera di Commercio. All'interno dei singoli modelli sono contenute le "condizioni generali di rilascio e di utilizzo" delle rispettive carte, comprese le modalitā di rinnovo (da presentarsi entro 30 giorni antecedenti la scadenza della carta), sostituzione, restituzione (Decreto 23 giugno 2005 Art. 3 c. 5 "Alla scadenza del periodo di validitā il possessore della carta č tenuto alla sua restituzione. La carta deve altresė essere restituita in tutti i casi in cui il possessore non necessiti pių della carta per l'esercizio della sua attivitā…"). Allo stesso modo sono stabilite le modalitā di comportamento del Titolare in caso di malfunzionamento, furto e smarrimento (modello dichiarazione malfunzionamento smarrimento furto). L'istanza di rilascio delle carte deve essere presentata presso la Camera di Commercio di Forlė - Ufficio Unico Sanzioni R.I. e D.A., Servizi Innovativi C.so della Repubblica, 5 - 47121 Forlė (Tel. 0543-713456), oppure presso la sede distaccata Via Gaspare Finali, 32 - 47521 Cesena (Tel. 0547-21901) previo appuntamento telefonico dal lunedė al venerdė mattina dalle ore 9 alle ore 12,30. Si ricorda che in materia di rilascio carte tachigrafiche vige il principio della competenza territoriale e pertanto l'istanza di rilascio della carta conducente deve essere presentata presso la Camera di Commercio in cui il titolare ha la propria residenza anagrafica e l' istanza di rilascio della carta azienda/officina presso quella in cui l'impresa ha la propria sede legale. La domanda di carta conducente deve essere presentata dal titolare richiedente o da soggetto delegato con apposito modello di delega. Deve essere corredata dai seguenti documenti:
  • fotocopia leggibile della patente di guida in corso di validitā e di categoria superiore alla B;
  • fotocopia leggibile della carta d'identitā del passaporto o di altro documento d'identitā in corso di validitā riconosciuto dalla Legge;
  • fototessera della dimensioni minime di 35x 45 mm.
I cittadini comunitari, in aggiunta alla documentazione di cui sopra, devono allegare alternativamente:
  1. fotocopia del documento d'identitā in corso di validitā e della carta di soggiorno rilasciata prima del 11 aprile 2007;
  2. fotocopia dell'attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune di residenza o della carta d'identitā in corso di validitā (per entrambi i documenti la data del rilascio deve essere a partire dal giorno 11 aprile 2007).
I cittadini comunitari (bulgari e rumeni) sono sottoposti ad un regime transitorio in materia di libero accesso al mercato del lavoro pertanto oltre a quanto sopra previsto devono presentare documentazione aggiuntiva relativa ad esempio alla posizione lavorativa (contratto di lavoro, dichiarazione sostitutiva, ecc…) I cittadini extracomunitari, in aggiunta alla documentazione di cui sopra, devono allegare:
  1. fotocopia del permesso/carta di soggiorno in corso di validitā;
  2. altra documentazione aggiuntiva relativa ad esempio alla posizione lavorativa (contratto di lavoro, dichiarazione sostitutiva, ecc…).
La domanda di carta azienda deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da persona da questi delegata con procura notarile. La domanda deve essere corredata della prova relativa al possesso di almeno un veicolo equipaggiato con l'apparecchio di controllo digitale (Dichiarazione sostitutiva crono possesso veicolo , fotocopia del libretto di immatricolazione, del foglio provvisorio di via ecc...) La domanda di carta officina deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell'officina ovvero da altro soggetto (procuratore) cui sono stati conferiti i poteri di rappresentanza con atto opponibile a terzi. Il rilascio della carta č condizionato dal possesso dell'autorizzazione ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo. La domanda di carta controllo deve essere presentata dal Rappresentante dell'Autoritā deputata ai vari controlli.

Bolli, diritti e spese postali

L'importo dovuto per ogni singola carta conducente, azienda, officina ammonta ad € 37,00 (diritto di segreteria). La carta di controllo ha un costo pari ad € 21,00 iva compresa. La domanda di rilascio di carta officina č soggetta inoltre ad imposta di bollo. Nel caso in cui venga richiesta la spedizione della carta presso il proprio indirizzo sarā necessario aggiungere, per ognuna di esse, l'importo di € 3,00 a titolo di spese postali. Nel caso di carta officina, l'importo ammonta ad € 6,00 essendo necessario effettuare due separate spedizioni (carta e codice PIN). A partire dal 01.01.2010 il diritto di segreteria previsto per la sostituzione di carta tachigrafica per difetto della stessa č pari ad Euro 17,00 (Decreto M.S.E. 2 dicembre 2009). Tale diritto non č applicato se la richiesta di sostituzione viene presentata entro sei mesi dal rilascio della carta tachigrafica.

Carta del Conducente - Rinnovo per scadenza del termine

DM 23 giugno 2005 – art. 8 “La richiesta di rinnovo di una carta del conducente deve essere presentata alla Camera di Commercio che l’ha emessa o presso cui il richiedente ha la sua residenza entro il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza. La nuova carta č rilasciata entro il termine di validitā di quella in scadenza”. Si ricorda che, cosė come previsto nelle condizioni generali contenute nel modulo di domanda di rilascio della carta tachigrafica, il titolare č tenuto alla restituzione della carta alla scadenza del periodo di validitā ed in tutti i casi in cui non necessiti pių della stessa per l’esercizio della sua attivitā ovvero quando abbia perso i requisiti necessari al rilascio. In caso di rinnovo per decorso del termine il titolare utilizzerā la precedente carta fino alla data scadenza. Solo decorsa questa data inizierā la validitā della nuova e sarā allora tenuto alla restituzione in Camera di Commercio della carta di prima emissione.
Si rammenta che prima della restituzione della carta tachigrafica alla Camera di Commercio il titolare deve provvedere allo scarico dei dati in essa contenuti al fine di poter garantire la messa a disposizione degli stessi in caso di richiesta da parte delle competenti autoritā di controllo.

Riferimenti normativi

  • Reg. CEE n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
  • Reg. CE n. 2135/98 del 24 settembre 1998 che ha modificato il Reg. n. 3821/85 sulle apparecchiature di controllo
  • Decreto MAP 31 ottobre 2003, n. 361, disposizioni attuative del Reg. CE 2135/98 modificativo del Reg. CEE 3821/85
  • Decreto MAP 23 giugno 2005 Modalitā per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'art. 3 comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361
  • Decreto del Direttore Generale per il Commercio, le Assicurazioni, e i servizi del Ministero delle Attivitā Produttive del 29 luglio 2005 Istituzione dei diritti di segreteria relativi all'introduzione del tachigrafo digitale nel settore del trasporto stradale di persone e di cose. Integrazione della tabella B allegata al Decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004
  • Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 3 agosto 2005, di approvazione dei modelli per la domanda di rilascio delle carte tachigrafiche
  • Reg. CE 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada che modifica i Regolamenti del Consiglio CEE n. 3821/85 e CE n. 2135/98 e abroga il Reg. del Consiglio CEE n. 3820/85
Per la visione delle norme succitate e per un approfondimento generale di tutta la normativa di settore, si consiglia la consultazione del sito www.unioncamere.net - Tachigrafo digitale - dove č possibile accedere inoltre alla sezione NEWS contenente aggiornamenti e novitā in materia.

Modulistica

 

 
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