Il diritto annuale č un tributo la cui misura č definita annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Si invita a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all'iscrizione in presunti annuari, registri e repertori o relativa a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati che nulla hanno a che vedere con il pagamento del diritto annuale nč con l'iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio nonchč di ogni richiesta effettuata da soggetti che si qualificano come Camera di Commercio diretta ad acquisire coordinate bancarie.
Lart. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 stabilisce che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese ed i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). Sono comprese le societā in liquidazione, le inattive, e le sospese che risultano iscritte alla data del 1° gennaio di ogni anno. Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia il diritto č dovuto alla Camera di Commercio ove č ubicata la sede legale al 1° gennaio. Tutte le imprese obbligate al pagamento ricevono una comunicazione da parte della Camera di Commercio (D.M. 359/01) contenente le informazioni necessarie ad effettuare il versamento per l'anno in corso.
Le imprese individuali cessano di essere tenute al pagamento del diritto annuale dall'anno successivo alla cessazione di attivitā sempre che la domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione.
Le societā ed altri enti collettivi cessano di essere tenute al pagamento del diritto annuale dall'anno successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione o piano di riparto finale, sempre che la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo all'approvazione.
Le societā di persone ed i consorzi che si sciolgono senza liquidazione cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'atto di scioglimento senza liquidazione sempre che la domanda sia stata presentata entro il 30 gennaio.
Le imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa cessano di essere tenute al versamento del diritto annuale a partire dall'anno successivo a quello di adozione di tale provvedimento, purchč non sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l'esercizio provvisorio d'impresa.
Le cooperative nel caso di cui all'art. 2544 del c.c. cessano di essere soggette al pagamento a partire dall'anno solare successivo del provvedimento dell'Autoritā governativa.
Il termine per il pagamento del diritto annuale coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilitā, perō, di effettuare detto versamento nei 30 gg. successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%; in questo caso l'importo non va arrotondato.
Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10% al 100% del diritto dovuto, come previsto dalla legge e disciplinato dal regolamento camerale.
Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24. Come compilare correttamente il modello F24: