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Albo Regionale delle Imprese Artigiane

Pubblicato il: 20/06/2011



L’Albo regionale delle imprese artigiane è conservato presso il Servizio regionale dell’artigianato di cui all’art. 7 della Legge regionale n. 1/2010; le sezioni provinciali dell’albo sono depositate anche presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti.
Dal 16 maggio 2011 sono soppresse le commissioni provinciali per l’artigianato e risultano insediati i nuovi organi regionali per la tutela e la valorizzazione dell’artigianato previsti dalla predetta legge regionale.

Sono delegate alle Camere di Commercio le funzioni amministrative per l’iscrizione, la modifica e la cancellazione dall’albo delle imprese artigiane presentate su istanza di parte attraverso la comunicazione unica per la nascita dell’impresa.

Soggetti obbligati all’iscrizione- L’albo delle imprese artigiane, disciplinato dalla Legge della Regione Emilia Romagna n. 1/2010, è un pubblico registro nel quale devono obbligatoriamente essere iscritte le imprese, individuali o societarie, aventi sede nel territorio provinciale che esercitano un’attività artigiana e che risultano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5, comma 6, della legge 443/1985.
Iscrizione facoltativa- E’ facoltativa l’iscrizione delle sole società a responsabilità limitata con pluralità di soci, sempre se in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5, comma 3 della suddetta legge.
Consorzi- Alla separata sezione dell’Albo Regionale delle imprese artigiane, come previsto dall’art. 6 della Legge 443/1985, sono iscritti i Consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, per almeno due terzi; possono farne parte, in numero non superiore ad un terzo, anche piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione 06.08.2008.

Soggetti esclusi: Non possono essere iscritte all’albo le Spa e le società in accomandita per azioni.

In ogni caso, è presupposto per il riconoscimento della qualifica artigiana l’iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 7/2007 convertito nella Legge n. 40/2007. Le imprese artigiane iscritte nel registro delle imprese sono altresì annotate nell’apposita sezione speciale.

La presentazione della comunicazione unica ai sensi del D.L.n. 7/07 ai fini dell’iscrizione all’albo attribuisce all’impresa la “qualifica” di artigiana (efficacia costitutiva) ed è condizione necessaria per la concessione di agevolazioni, prestiti, finanziamenti a favore di questo tipo di impresa. L’iscrizione all’Albo comporta, altresì, l’obbligo dell’iscrizione negli elenchi assicurativi per gli artigiani (I.N.P.S.) del titolare dell’impresa, ovvero dei soci partecipanti al lavoro, nel caso di società e degli eventuali collaboratori familiari.

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Requisiti per l’iscrizione all’albo regionale delle imprese artigiane (legge 443/1985 artt. 2,3,4,5 – Legge regionale 1/2010 art. 2)

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Definizione di imprenditore artigiano (art. 2)

E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all’attività artigiana e di esercizio della sua professione.
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

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Definizione di impresa artigiana (art.3)

E’ artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla Legge n. 443/1985, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.
E’ artigiana l’impresa che, nei predetti limiti dimensionali e con gli scopi di cui al precedente periodo, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale .
E’ altresì artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla Legge n. 443/1985 e con gli scopi di cui al primo periodo:
a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 della Legge n. 443/1985 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, semprechè ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 della Legge n. 443/1985 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice .
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma dell’art. 3 della Legge n. 443/1985, l’impresa mantiene la qualifica di artigiana purchè i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma

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Limiti dimensionale (Art. 4 ed art. 5 comma 6)

L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l’impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell’artigianato;
d) per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente periodo:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, semprechè non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorchè partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell’anno, i predetti limiti, mantengono l’iscrizione all’albo dell’imprese artigiane.

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Disposizioni particolari per le s.r.l. (art. 5 comma 3)

L’impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla legge e con gli scopi di cui al primo comma dell’articolo 3, presenti la denuncia di avvio dell’attività artigiana ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 1/2010, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell’albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società

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Assunzione dell’esercizio di impresa artigiana (art. 5 comma 4)

In caso di invalidità, di morte o d’intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all’articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

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Procedura di iscrizione all’albo regionale delle imprese artigiane

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1) Presentazione della comunicazione unica per la nascita d’impresa ed effetti

A norma dell’art. 3 della Legge regionale 1/2010, ai fini dell’iscrizione all’Albo Regionale delle imprese artigiane, l’interessato presenta alla Camera di Commercio – Ufficio Registro delle Imprese – territorialmente competente, la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, di cui alla Legge n. 40/2007, corredata di tutte le autocertificazioni e delle attestazioni richieste dalla norma ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/00, con assunzione di responsabilità penale a norma dell’art. 76 del suddetto DPR. Pertanto il possesso dei presupposti e dei requisiti di legge per il riconoscimento della qualifica artigiana deve essere attestato mediante la compilazione del MODELLO AA, approvato dalla Regione Emilia Romagna in data 18/05/2011, disponibile nella sezione modulistica del sito camerale , che obbligatoriamente va allegato alla pratica Comunica.

Il modello dovrà essere allegato in formato PDF/A-1 e sottoscritto digitalmente dal dichiarante. Le pratiche che non contengano il modello AA saranno oggetto di apposita segnalazione alla Regione.

La comunicazione e le relative dichiarazioni sono oggetto di verifica, a posteriori, e possono dare origine – entro 20 giorni dalla data di presentazione della Comunicazione Unica e secondo le procedure e garanzie previste dalla legge 241/90 - ad una procedura di accertamento, su iniziativa della sezione territoriale della Commissione regionale per l’artigianato, da parte del Servizio regionale per l’artigianato, che si esprime nel termine di 60 giorni dalla segnalazione.

La ricevuta rilasciata dall’Ufficio Registro delle Imprese a seguito della presentazione della denuncia di iscrizione mediante la COMUNICAZIONE UNICA costituisce titolo per l’acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana e per l’avvio dell’attività artigianale; dalla predetta data decorre altresì l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane o alla sezione separata per i Consorzi.

In caso di iscrizione di nuova impresa con avvio immediato dell’attività, la data di inizio attività deve obbligatoriamente coincidere con la data di presentazione dell’istanza. Nel caso di avvio di attività successivo alla iscrizione nel Registro delle Imprese (con lo status di “ inattiva”), ovvero di aggiunta di una nuova attività, trova applicazione l’art. 2196 del Codice Civile, ovvero la denuncia al Registro delle Imprese può avvenire regolarmente entro 30 giorni dalla data di effettivo inizio dell’attività tipica.

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Disposizioni particolari per le leggi speciali

Nel caso di denuncia di inizio attività in settori regolamentati (quali IMPIANTISTICA, AUTORIPARAZIONE, PULIZIE, FACCHINAGGIO), la data di inizio attività non può in nessun caso essere precedente a quella di presentazione della pratica. Alla normale modulistica prevista per tale denuncia di inizio attività, va allegata anche la SCIA opportunamente predisposta, in formato PDF/A-1, firmato digitalmente dal dichiarante, che si trova pubblicata nell’area dedicata al Registro Imprese–Attività speciali anche nella versione compilabile on line (https://www.fc.camcom.it/registroimprese/modulistica.htm).
L’attività istruttoria per la verifica dei requisiti tecnico-professionali dichiarati e prescritti dalle suddette leggi speciali nonché i procedimenti di controllo della veridicità di quanto dichiarato vengono svolti dall’ufficio del registro delle imprese.
La verifica della validità del rapporto di immedesimazione del responsabile tecnico ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana viceversa compete al servizio regionale per l’artigianato.

NB: Per quanto attiene l’iscrivibilità all’Albo Imprese artigiane delle imprese operanti nei suddetti settori regolamentati, nonché nell’ambito delle attività di ACCONCIATORE ed ESTETISTA, in applicazione del parere C.R.A. prot. 39942 del 15/02/2012, trova applicazione l’art. 2, comma 4 della Legge 443/1985 che prevede che l’imprenditore artigiano, “ nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali”: pertanto la carica di responsabile tecnico deve essere rivestita dal titolare dell’impresa individuale ovvero da un socio partecipante in caso di società.

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2) Denunce di modifica e cancellazione

A norma dell’Art. 4 della Legge regionale 1/2010, le imprese artigiane iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane sono tenute a trasmettere, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, alla Camera di Commercio, Ufficio Registro Imprese, la Comunicazione Unica, corredata a mezzo delle autocertificazioni ed attestazioni richieste (Modello AA e Modello C18), in ordine a:
1. modificazione dei requisiti artigiani
2. cessazione dell’attività
3. perdita dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione.

Gli effetti costitutivi della modifica e della cancellazione decorrono dalla data di presentazione della COMUNICAZIONE UNICA da parte dell’interessato.

Per le modifiche e le cessazioni permane il termine ordinario dei 30 giorni per la denuncia presso il Registro delle Imprese, il REA e l’Albo delle Imprese Artigiane.

Le modificazioni di cui al punto 1, nelle more dell’emanazione di direttive da parte della Commissione regionale per l’Artigianato, sono quelle riferite a:

- ingresso/recesso di socio partecipante all’attività a seguito di cessioni di quote,
- inizio/fine della partecipazione dei soci,
- inclusione/cancellazione di collaboratori familiari
- assunzione di gestione a norma dell’art. 5, comma 4 della Legge 443/1985
- richiesta riconoscimento attività artistica/tradizionale/abbigliamento su misura di cui al DPR 288/2001

N.B.
- la denuncia di cessazione dell'attività artigiana, con conseguente cancellazione dall'Albo imprese artigiane, costituisce adempimento obbligatorio solo nel caso in cui l'impresa rimanga iscritta nel Registro delle Imprese; la cancellazione dal Registro delle Imprese comporta invece l'automatica cancellazione anche dall'Albo imprese artigiane e dagli elenchi previdenziali ed assistenziali INPS di tutti i soggetti che vi risultavano iscritti.

- la modifica dell'attività artigiana si intende obbligatoria, se cessa l'attività artigiana precedentemente denunciata e ne inizia una nuova, con mantenimento dei requisiti artigiani; nel caso tali requisiti siano perduti, sorgerà l'obbligo di chiedere la cancellazione dall'Albo Artigiani.

- la modifica della sede artigiana si intende obbligatoria solo nel caso che la stessa non coincida più con la sede legale, ma venga trasferita in una U.L. del RI. Nel caso si tratti di U.L. ubicata fuori provincia, sorgerà l'obbligo di chiedere la cancellazione dall'Albo artigiani di Forlì-Cesena e la nuova iscrizione all'Albo artigiani della provincia dove ha sede la U.L.

In sintesi, si riepilogano gli adempimenti pubblicitari dovuti nei confronti dell’albo delle imprese artigiane:

1. la prima iscrizione, la cancellazione (con la precisazione di cui sopra) e le modificazioni che riguardano dati rilevanti per l'Albo Artigiani, ma la cui iscrizione nel Registro Imprese non è prevista; 
2. l’impresa artigiana che richiede l’iscrizione di una modifica anagrafica al Registro Imprese, assolve anche ai propri obblighi amministrativi nei confronti dell’Albo, a meno che la modifica stessa non implichi acquisto o perdita dei requisiti artigiani (nel qual caso sorgerà l'obbligo di chiedere, rispettivamente, l'iscrizione o la cancellazione all'Albo Artigiani);
3. la comunicazione all’Albo di notizie anagrafiche già iscritte nel Registro Imprese non è obbligatoria se non quando implica acquisto o perdita dei requisiti artigiani (per cui, come sopra, sorgerà l'obbligo di presentare all'Albo l'iscrizione o la cancellazione);
4. fermo restando quanto detto al punto precedente, l’impresa artigiana è comunque libera di comunicare su base volontaria qualsiasi notizia anagrafica direttamente all’Albo Artigiani, allegando un modello AA alla pratica di ComUnica recante modifica Registro Imprese, ovvero ad una pratica di ComUnica appositamente trasmessa.

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SANZIONI AMMINISTRATIVE PER TARDIVA O OMESSA DENUNCIA ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

In caso di omissione o ritardo nella presentazione della Comunicazione Unica ai fini dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, si applica, a norma dell’art. 3, comma 3 della Legge Regionale n.1/2010 e della Legge n. 443/1985, una sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.500,00 per ogni soggetto obbligato.

In caso di omissione o ritardo nella presentazione della Comunicazione Unica per la cancellazione dall’Albo Imprese Artigiane, si applica, a norma dell’art. 4, comma 2 della Legge Regionale n.1/2010, una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.000,00 per ogni soggetto obbligato.

In caso di omissione o ritardo della presentazione della Comunicazione Unica per le modificazioni ai requisiti artigiani, ad esclusione delle modifiche solo previdenziali, si applica, a norma dell’art. 4, comma 2 della Legge Regionale n. 1/2010, una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.000,00 per ogni soggetto obbligato.

A tali importi va sommato il rimborso spese di procedimento e notifica e spese postali stabilito in Euro 37,05 con determina del Segretario Generale n. 120 del 16-03-2011
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 della legge 24.11.1981 n. 689 e dell’art. 13 della Legge Regionale del 02.05.1984, n. 21, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo, il trasgressore pot/rà effettuare il pagamento liberatorio di un importo pari al doppio del minimo, ovvero, nel termine di 30 giorni dalla notificazione di cui sopra, può far pervenire all’Ufficio Sanzioni della CCIAA di Forlì-Cesena scritti difensivi in carta libera, nonché la richiesta di essere sentiti in merito alla contestazione. Con tali scritti difensivi, il trasgressore rinuncia alla facoltà di oblazione mediante pagamento in misura ridotta.

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RICONOSCIMENTO POSSESSO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE DI CUI ALLA LEGGE 174/2005, ESTETISTA DI CUI ALLA LEGGE 1/90 – RICONOSCIMENTO POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 32/1992.

Con la nomina della Nuova C.R.A. avvenuta in data 16/05/2011, in attuazione della legge regionale n. 1/2010, sono cessate le funzioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato.

Sono venute meno, di conseguenza, anche le competenze relative alle richieste di certificazione inerenti:

- l'ammissione ai corsi per l'attività di estetista (L. 1/1990);
- l'abilitazione professionale attività di estetista (L. 1/1990);
- l'abilitazione professionale attività di acconciatore (L. 174/2005).

Tali competenze sono ora attribuite al Servizio Regionale istituito con la suddetta LR 1/2010.
In un'ottica di collaborazione fra Enti, per agevolare l'Utenza in attesa vengano definite procedure più snelle in linea con le vigenti disposizioni normative ed uniformi su tutto il territorio regionale, la Camera di Commercio ha concordato con la Regione di continuare ad accettare fino al 1° ottobre 2011 le istanze di rilascio di certificazione presso i propri sportelli, secondo le modalità sotto indicate.
La modulistica predisposta dalla Regione è scaricabile dal sito web istituzionale della Camera alla sezione Registro Imprese / Modulistica

Di seguito si illustrano le modalità di rilascio dei certificati e delle attestazioni stabilite dal competente organo regionale:

1) la richiesta deve essere accompagnata da due marche da bollo da € 14,62 (una per la richiesta ed una per il certificato) e dalla fotocopia integrale e leggibile di un documento d’identità valido, contenente la firma autografa dell’interessato; alla richiesta dovrà essere allegato anche il prestampato, compilato, relativo alla certificazione richiesta.
2) devono esser versati € 5.00, per diritti di segreteria, pagabili:
a] tramite versamento su c/c postale n° 16559578 intestato a Camera di Commercio Forlì-Cesena – proventi diversi – causale: richiesta certificazione professionale
b] oppure tramite pagamento per contanti allo sportello
L'originale dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegato al modulo di richiesta della certificazione.
3) la Camera di Commercio ricevente cura l’inoltro della documentazione al competente servizio regionale che, svolta l’istruttoria, rilascia il certificato/l’attestazione su propria carta intestata e lo inoltra alla Camera di Commercio.
4) La Camera di Commercio contatta il richiedente e provvede alla consegna del documento richiesto.

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MODELLO RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI MESTIERI ARTISTICI E TRADIZIONALI E DELL’ABBIGLIAMENTO SU MISURA - D.P.R. 25 MAGGIO 2001 N. 288

Sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna:

alla pagina:

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/industria-artigianato-cooperazione-servizi/in-evidenza/artigianato-artistico-e-tradizionale

è disponibile il modulo scaricabile da parte delle imprese, già iscritte all'Albo per la stessa attività per la quale si richiede il riconoscimento, che desiderino aggiungere la qualifica di impresa svolgente mestieri artistici e tradizionali ai sensi del D.P.R. 25 maggio 2001 n. 288.

Il modulo, una volta compilato, dovrà essere inviato a:

Regione Emilia-Romagna
Servizio per l’industria l’artigianato la cooperazione e i servizi
Viale Aldo Moro 44
40127 Bologna

Il Servizio provvederà all’istruttoria e al conseguente rilascio o rigetto della domanda, e ne darà comunicazione alla competente Camera di Commercio.

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STRUMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA PRATICA TELEMATICA

Per la compilazione delle pratiche telematiche il sistema camerale ha predisposto due strumenti operativi, uno off-line, FedraPlus, ed il nuovo programma on-line, StarWeb
FedraPlus, erede dello storico Fedra ormai conosciuto da anni, è il software gratuito sviluppato da InfoCamere per permettere di preparare in modo rapido e semplice le domande di iscrizione, modifica e cancellazione da presentare al Registro Imprese.
L'ultima release rilasciata è la 6.5.1; tale programma gestisce integralmente ogni adempimento necessario al fine del deposito della “Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa”.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con l'emanazione del Decreto Ministeriale 14 agosto 2009e le successive integrazioni previste dal D.M. 24 novembre2009, ha approvato le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico e le specifiche tecniche necessarie per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali.
Nel rispetto delle suddette specifiche tecniche ministeriali varie software house hanno predisposto programmi personalizzati nella ricerca di una gestione semplificata delle pratiche telematiche.
Anche il sistema camerale ha aderito a questa ricerca di semplificazione sviluppando il proprio software ComunicaStarweb.
ComunicaStarweb è un’applicazione web accessibile da Internet che consente alle imprese, alle loro associazioni ed agli ordini professionali di compilare e spedire per via telematica pratiche di Comunicazione Unica a tutti gli enti interessati: Registro Imprese, Albo Imprese Artigiani, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Sportello Unico Attività Produttive.
Per accedere a ComunicaStarweb è sufficiente loggarsi con le proprie abituali credenziali di accesso a Telemaco.

L'impiego di Starweb, rispetto ad un sistema “off-line” come Fedra, presenta notevoli vantaggi:
- durante la definizione della pratica telematica di Comunicazione Unica, Starweb mette a disposizione dell’utente un collegamento gratuito con gli archivi camerali Registro Imprese, Albo Imprese Artigiani, Quorum (assetti societari) e Previdenza Artigiani per controllare ed eventualmente riportare automaticamente nella pratica i dati già registrati dell’impresa, del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari;
- la pratica, quindi, viene costruita in ottica Registro Imprese oppure in ottica Albo Artigiani, effettuando una serie di controlli incrociati; in particolare permette di verificare on-line se il titolare di impresa o il collaboratore familiare che si sta iscrivendo abbia già un'altra posizione artigiana iscritta, sia titolare di cariche (socio) o qualifiche (responsabile tecnico) oppure, infine, sia collaboratore familiare presso altre imprese artigiane;
- non è più un’applicazione installata sulla stazione di lavoro dell’utente, ma è un’applicazione web a cui si accede tramite Browser e che, risiedendo sui sistemi centrali di Infocamere, garantisce di impiegare sempre la versione più aggiornata del software;
- aiuta l’utente a definire la pratica di denuncia tramite semplici pagine web di inserimento dati senza richiedere particolari conoscenze di modulistica elettronica e di scelta di specifici modelli e riquadri Registro Imprese;
- garantisce che alla pratica telematica artigiana venga sempre allegato il modulo "intercalare AA" correttamente compilato.

A breve StarWeb, a differenza del programma Fedra ove l'utente dovrà provvedere personalmente all'allegazione, genererà automaticamente il suddetto modello A18 garantendo, al riguardo, la correttezza formale dell'istanza.

Le Camere di Commercio hanno commissionato ad Infocamere un'implementazione ed una personalizzazione del programma StarWeb al fine dell'ottimizzazione della gestione delle pratiche nel rispetto delle disposizioni espressamente impartite dalla Regione Emilia-Romagna aumentando i controlli già previsti di default al fine di limitare, in tal modo, la possibilità siano commessi errori nella compilazione e siano rese dichiarazioni mendaci, con le relative conseguenze penali previste dal DPR n. 445/00.

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