In questa pagina:
- Chi si deve iscrivere
- Come è costituito
- Nella sezione ordinaria sono obbligati ad iscriversi
- Nella sezione speciale sono obbligati ad iscriversi
- Tipologie di pubblicità legale dell'impresa
- Che cos'è il R.E.A.
- Sono obbligati alla denuncia al R.E.A.
- Inoltro domande - denunce Registro Imprese / R.E.A.
- Altri servizi erogati dal Registro imprese:
Sono quindi obbligati ad iscriversi tutti gli imprenditori (art. 2082 c.c.) che svolgono una delle seguenti attività:
Il Registro delle Imprese è unico ed è costituito da una Sezione Ordinaria e dalla Sezione Speciale.
La pubblicità legale dell'impresa, conferita dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, è riconducibile ad una triplice tipologia:
Pubblicità costitutiva: ricorre nei casi in cui l'iscrizione di un determinato atto o fatto giuridico nel Registro delle Imprese è requisito necessario ed indispensabile per la sua esistenza (es. atto costitutivo di società di capitale).
Pubblicità dichiarativa: (art. 2193 c.c.): ricorre nei casi in cui l'iscrizione nel Registro rende opponibile ai terzi l'atto o il fatto del quale è stata data pubblicità, indipendentemente dalla circostanza che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza; in pratica trasforma la conoscibilità del fatto, resa possibile dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese, in presunzione di conoscenza effettiva dello stesso da parte dei terzi (es. atto costitutivo delle società di persone).
Pubblicità notizia: ricorre nei casi in cui l'iscrizione nel Registro delle Imprese ha una funzione solo informativa, ovvero consente di far conoscere a chiunque abbia interesse determinati fatti giuridici senza però connettervi alcun particolare effetto riguardo all'efficacia del fatto o dell'atto reso pubblico.
Presso l'Ufficio del Registro Imprese è istituito il Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) che contiene notizie di carattere economico statistico e amministrativo, anche per quei soggetti per i quali non sia prevista l'iscrizione al Registro Imprese. Lo scopo del R.E.A. è quello di integrare le informazioni contenute nel Registro Imprese, al fine di fornire al sistema della pubblicità legale l'insieme delle notizie economiche, evitando la perdita di un patrimonio informativo già presente nel precedente Registro Ditte.
Gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali. In particolare, le disposizioni ministeriali precisano che nel R.E.A. non trovano collocazione imprese o imprenditori, ma notizie di natura economico - amministrativo escludendo l'inserimento di soggetti individuali; sono tenuti all'iscrizione nel R.E.A. gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.
Con il R.E.A. è stato incrementato notevolmente il patrimonio della banca dati camerale, patrimonio completamente a disposizione, anche attraverso gli strumenti telematici, dei soggetti interessati all'economia provinciale.
Imprese individuali: per le sole imprese individuali costituite da imprese agricole qualificabili “contribuenti minimi in franchigia” (la cui applicazione è disciplinata dal nuovo articolo 32-bis, Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 37, comma 15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.), le domande e le denunce possono essere presentate direttamente agli sportelli del Registro Imprese, su supporto cartaceo o su supporto informatico; negli stessi modi possono essere spedite a mezzo plico raccomandato semplice o con avviso di ricevimento. E' consentito altresì l'inoltro per via telematica secondo le modalità di seguito indicate.
Società e consorzi: per le società ed i consorzi è invece obbligatorio, ai sensi dell'art. 31, c. 2 della L. 340/2000, l'invio telematico o su supporto informatico con firma digitale delle domande e delle denunce e degli atti che le accompagnano.
In caso di inoltro telematico o su supporto informatico la modulistica va compilata utilizzando il programma FEDRA o programmi compatibili; la spedizione deve essere effettuata utilizzando l'infrastruttura TELEMACO oppure, nel caso di floppy o cd rom firmati digitalmente, tramite raccomandata in alternativa alla consegna allo sportello.
Per compilare la pratica, accanto al Fedra fino ad ora conosciuto, in via di dismissione, è sin d'ora possibile utilizzare il nuovo FedraPlus, il nuovo Prodotto/Servizio di InfoCamere per la compilazione delle pratiche relative agli adempimenti normativi del registro imprese.
Il Prodotto/Servizio FedraPlus mantiene tutte le funzionalita' ed operativita' del vecchio Fedra ma con alcuni Plus aggiuntivi del tipo:
In questa sezione potrete trovare l'ultima versione di FedraPlus, le specifiche tecniche ed il software e tutta la documentazione a corredo.
Con l'invio telematico non è più necessario recarsi presso gli sportelli camerali.
Le domande e le denunce vanno firmate digitalmente tramite una smart card o una carta nazionale dei servizi.
Altre informazioni: nella sezione "Manuali" è possibile scaricare il "Manuale adempimenti Registro Imprese", il "Manuale bilanci", il "Manuale fedra" e il "Manuale FedraPlus".
Le domande e le denunce presentate al Registro Imprese sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria, secondo la prevista tabella ministeriale.
l'ufficio provvede al rilascio di visure (senza valore di certificazione) e certificati (con valore legale) attestanti gli atti ed i fatti iscritti nel registro imprese e nel REA.
Esistono vari tipi di visure (ordinaria, storica, con assetti proprietari, di deposito, ecc.) e di certificati (ordinario, storico, antimafia, ecc.).
La Camera di Commercio rilascia altresì il "Certificato Antimafia" alle imprese iscritte al Registro Imprese; trattasi di certificato con dicitura antimafia equiparato a tutti gli effetti alle comunicazioni o segnalazioni delle Prefetture ex-art. 1, comma 1, Decreto 486/97.
presso l'ufficio Registro Imprese è anche possibile ottenere copie estratte dall'archivio ottico degli atti depositati dalle società in tutta Italia.
Le copie di atti di imprese iscritte presso altre Camere di Commercio sono disponibili solo per gli atti presentati dal 19/06/1996. Per i depositi precedenti, occorre rivolgersi alle Camere competenti.
E' possibile anche richiedere la consultazione del fascicolo del Tribunale o della Camera di Commercio di ogni impresa iscritta nel Registro Imprese di Forlì-Cesena.
lo sportello del Registro Imprese provvede alla bollatura dei libri sociali obbligatori e della bollatura di libri e registri per i quali la bollatura è richiesta dall'imprenditore facoltativamente.
Si procede alla vidimazione dei libri e registri solo per i soggetti iscritti alla Camera di Commercio di Forlì-Cesena. Per i soggetti non iscritti o non iscrivibili al R.I.e/o REA, in possesso di partita IVA che hanno sede nella provincia di Forlì-Cesena, la Camera di Commercio provvede alla bollatura dei soli registri fiscali, dei registri di contabilità, dei lavori e dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti.
si tratta di elenchi d'imprese iscritte al Registro Imprese di una qualsiasi provincia Italiana estratti attraverso dei parametri di ricerca personalizzabili secondo le esigenze degli utenti (area geografica, attività svolta, natura giuridica, numero di addetti, ecc.). Gli elenchi si possono ottenere su supporto cartaceo oppure su supporto informatico (formato Excel)
è lo strumento che consente l'accesso per via telematica a tutti i servizi resi disponibili dalle Pubbliche Amministrazioni. Contiene al suo interno anche un certificato di sottoscrizione (al pari della Smart-Card di cui la CNS è la naturale evoluzione) che permette la sottoscrizione con firma digitale di documenti informatici (istanze, modelli ed atti) da produrre alla Pubblica Amministrazione. Tramite la CNS ogni impresa può accedere gratuitamente, attraverso Telemaco, alle informazioni relative alla propria posizione al Registro Imprese..
l'introduzione nella normativa italiana della Posta Elettronica Certificata (PEC), ha messo a disposizione dei privati, delle aziende, dei professionisti e delle Pubbliche amministrazioni uno strumento efficace, economico e sicuro che garantisce ai messaggi di posta elettronica lo stesso valore legale delle raccomandate con avviso di ricevimento.
Il Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n° 82) ha conferito alla posta elettronica certificata un valore mai attribuito finora alle comunicazioni su Web, rendendo la ricezione dei messaggi opponibile a terzi in caso di contenzioso giudiziario.
Telemaco è un servizio della Camera di Commercio rivolto all'utenza privata per ottenere il collegamento via Internet alla banca dati dei Registri delle Imprese dell'intero territorio nazionale; presenta il grande vantaggio di essere attivabile dalle ore 08:00 alle ore 21.00 di tutti i giorni feriali ed il sabato dalle 08:00 alle 14:00, direttamente dalla propria azienda, con risparmio dei tempi ed oneri di trasferimento.
Oltre alla consultazione dei dati, permette di:
i cronotachigrafi CEE sono apparecchi di controllo destinati ad equipaggiare obbligatoriamente alcuni tipi di veicoli stradali. Hanno lo scopo di registrare, memorizzare, indicare, stampare e trasmettere i dati relativi alle attività del conducente (velocità, distanze e tempi di lavoro).
La Commissione Europea ha stabilito che, a partire dal 1 Maggio 2006, tutti i veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al trasporto su strada di merci (veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate) e di viaggiatori (veicoli superiori ai 9 posti) dovranno essere equipaggiati con il nuovo cronotachigrafo digitale che sostituirà definitivamente il modello con fogli di registrazione cartacei (analogici).
Il dispositivo è dotato di una memoria digitale alla quale si potrà accedere mediante una delle tessere magnetiche - smart card - elencate di seguito ed aventi funzioni ed abilitazioni diversificate:
L'ufficio Registro Imprese rilascia dei seguenti documenti:
Carnet ATA
Il carnet ATA (Admission Temporaire - Temporary Admission) è un documento doganale internazionale rilasciato dalla Camera di Commercio, di durata annuale, che consente la circolazione delle merci in esportazione temporanea verso i paesi aderenti alla convenzione ATA senza dover presentare alle Dogane alcuna garanzia per l'ammontare dei diritti riguardanti le merci, purché reimportate nel paese di provenienza entro i termini previsti. Il documento è rilasciato previa presentazione di un modulo di domanda firmato e pagamento di una polizza assicurativa dell'INA ASSITALIA
Certificati d'origine, visti e visti di conformità di firma depositata
I certificati di origine sono esclusivamente destinati a provare l'origine delle merci e accompagnano i prodotti esportati in via definitiva.
L'operatore economico deve richiederlo alla Camera di Commercio competente per territorio.
Sono rilasciati altresì:
- visti sulle fatture per merci in esportazione,
- visti generici su dichiarazioni valevoli per l'estero, fatte su carta intestata dell'azienda richiedente e firmate dal legale rappresentante,
- visti di conformità di firma di soggetti autorizzati alla firma di documenti per l'estero e relativo deposito
Il diritto annuale è un tributo istituito con Decreto Legge 786 del 1981, convertito con Legge n. 52 del 1982 recepito dall'art. 18 della Legge 580 del 1993, modificato dall'art. 17 della Legge 488/99 ed ora regolamentato dal Decreto del Ministero dell'Industria n. 359 del 2001. Sono tenuti al pagamento del diritto annuale i soggetti iscritti o annotati al Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno o che si sono iscritti in corso d'anno. Il diritto non è frazionabile ed è dovuto in misura intera anche per periodi di iscrizione inferiori ad un anno (art. 3 D.M. 359 del 11/5/01).