La Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Forlė-Cesena č iscritta al n. 62 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.
Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, entrato in vigore il giorno 20 marzo 2010, ha dato attuazione allart. 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il Decreto consente a chiunque di accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili. Con Decreto 18 ottobre 2010, n. 180, entrato in vigore il 5 novembre 2010, sono inoltre stati determinati i criteri e le modalitā di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dellelenco dei formatori e approvate le indennitā spettanti agli organismi di mediazione.
Per avviare il procedimento č necessario depositare il Modulo domanda di avvio procedimento di mediazione (scaricabile dal Download a fondo pagina), compilato in ogni sua parte, in 1 originale e in tante copie quante sono le controparti, pių 1 una per il mediatore (anche gli eventuali allegati alla domanda vanno prodotti in pari numero di copie). Nella domanda va altresė indicato il valore della lite a norma del codice di procedura civile. Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di identitā in corso di validitā e lattestazione di versamento delle spese di avvio, pari ad euro 40,00 + IVA. Il versamento puō essere effettuato con le seguenti modalitā: a) tramite versamento diretto presso la cassa dellUfficio Provveditorato dellEnte (sita al 5° piano della sede centrale della Camera di Commercio in Corso della Repubblica, n. 5 Forlė). b) tramite c/c postale n. 16559478 intestato a: Camera di Commercio I.A.A. di Forlė- Cesena (indicando la causale spese di avvio mediazione); c) tramite c/c bancario n. 074000004000 (ABI 06010 CAB 13290 CIN S - IBAN: IT25 S060 1013 2900 7400 0004 000) intestato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Forlė-Cesena ed acceso presso la Cassa dei Risparmi di Forlė e della Romagna Servizio Tesoreria Enti (indicando la causale spese di avvio mediazione).
Dopo la presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito stesso, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative. La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dellincontro e invia alle altre parti la domanda di mediazione, comunicando la data dellincontro con ogni mezzo idoneo a dimostrarne lavvenuta ricezione. Il procedimento si svolge presso la sede dell'organismo di mediazione ed ha una durata non superiore a quattro mesi. Le parti partecipano allincontro personalmente. In casi particolari, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri risultanti da procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le spese di mediazione sono stabilite dallart. 16 del Decreto 18 ottobre 2010, n. 180, (modificato dal D.M. 6 luglio 2011, n. 145) come segue e possono essere versate con le medesime modalitā di cui al punto 2:
Valore della lite
Spese per ciascuna parte
Spese per ciascuna parte nelle materie di cui allart. 5, comma 1, del D.Lgs 28/2010
fino a 1.000,00
65,00 +IVA
43,33 +IVA
da 1.001,00 a 5.000,00
130,00 +IVA
86,67 +IVA
da 5.001,00 a 10.000,00
240,00 +IVA
160,00 +IVA
da 10.001,00 a 25.000,00
360,00 +IVA
240,00 +IVA
da 25.001,00 a 50.000,00
600,00 +IVA
400,00 +IVA
da 50.001,00 a 250.000,00
1.000,00 +IVA
666,67 +IVA
da 250.001,00 a 500.000,00
2.000,00 +IVA
1.000,00 +IVA
da 500.001,00 a 2.500.000,00
3.800,00 +IVA
1.900,00 +IVA
da 2.500.001,00 a 5.000.000,00
5.200,00 +IVA
2.600,00 +IVA
oltre 5.000.000,00
9.200,00 +IVA
4.600,00 +IVA
Qualora il valore della lite risulti indeterminato o indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. Limporto massimo delle spese di mediazione č ridotto a euro 40,00 + IVA per il primo scaglione e ad euro 50,00 + IVA per tutti gli altri scaglioni, quando nessuna delle controparti di quella che introdotto la mediazione partecipa al procedimento. E aumentato in misura non superiore al 25% in caso di successo della mediazione (salvi casi eccezionali l'Organismo contiene tale aumento nella misura del 10%). E aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore.
Il verbale di accordo, il cui contenuto non č contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, č omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolaritā formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il verbale di accordo č esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta č dovuta per la parte eccedente. Alle parti che corrispondono l'indennitā č riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennitā stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta č ridotto della metā.
Ai procedimenti di mediazione in materie civili e commerciali, ai sensi del D.Lgs 28/2010 e del D.M. 180/2010, si applica il Regolamento di Mediazione approvato con Deliberazione di Consiglio n. 23 del 26/10/2011.
In materia di telecomunicazioni e subfornitura continua a trovare integrale applicazione il Regolamento di Conciliaizone approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 23 del 29/11/2005, scaricabile nella sezione Leggi e regolamenti, e le tariffe ad esso allegate, salvo concorde ed espressa richiesta delle parti tra cui insiste la controversia circa l'applicazione del D.Lgs 28/2010 e del D.M. 180/2010.
La Camera di conciliazione č assistita da una Segreteria presso la quale le parti possono avviare la procedura di mediazione e richiedere ogni altra informazione (tutela.mercato@fc.camcom.it) Il pubblico viene ricevuto nel seguente orario: mattino (dal lunedė al venerdė) dalle ore 9:00 alle ore 12:30 Assistenza telefonica nelle ore di ricevimento.
Indennitā di mediazione L'indennitā complessiva comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Documento in formato PDF di 36,8 KB
Modulo richiesta esonero dalle spese di mediazione Utilizzabile quando la mediazione č condizione di procedibilitā della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs 28/2010 e sussistono le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ( formato .doc di 57 Kb)
Regolamento di mediazione Regolamento di mediazione per i procedimenti ex D.Lgs 28/2010 e D.M. 180/2010 (formato .pdf di 132 kb)
Regolamento di conciliazione Regolamento applicabile ai procedimenti in materia di telecomunicazioni e subfornitura
Il sistema di conciliazione per le Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna: invia in modo semplice ed immediato una richiesta di conciliazione in caso di controversia.